I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Parificazione dei conti della gestione degli agenti contabili 2023, modello 21 e imposta di soggiorno

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di Milena Fontanarosa (*) - Rubrica a cura di Anutel

L’articolo 93, comma 2, del Dlgs 267/2000 stabilisce che «il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti».

Ricordiamo inoltre che a norma dell’articolo 226, comma 1, e 233, comma 1, del Tuel, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere, l’economo, il consegnatario di beni e ogni altro agente ai sensi del succitato articolo 93, comma 2, compresi i concessionari per la riscossione delle entrate degli enti locali (alla luce degli orientamenti giurisprudenziali), rendono all’ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.

Con l’articolo 137, comma 1 del “Codice della Giustizia Contabile” (Dlgs 174/2016) «la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili» e con il successivo articolo 138 si disciplina l’Anagrafe degli agenti contabili, fissando al comma 1 che «le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale» e al comma 2 che «presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili…». Il “Codice della Giustizia Contabile” prosegue all’articolo 139, comma 1 con il disciplinare la presentazione del conto: comma 1 «Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza»” e comma 2 «L’amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente». Al comma 3 è specificato che: «Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia».

Oltre alle entrate patrimoniali e quelle tributarie istituite da leggi nazionali, in molti Comuni è istituita e regolamentata dal consiglio comunale l’imposta di soggiorno.

L’articolo 180, comma 3, del Dl 34/2020 ha introdotto all’articolo 4 del Dlgs 23/2011 il comma 1-ter per cui «Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14 comma 16 lett. e) D.L. n. 78/2010 conv. con modif. dalla L. n. 122/2010, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo…».

Con la precisazione di cui all’articolo 5-quinquies del Dl 146/2021, per cui la disciplina del responsabile dell’imposta di soggiorno si intende applicabile anche ai casi precedenti al Dl 34/2020. Tali norme hanno generato che dalla dizione di agente contabile, e Modello 21, si è passati a quella di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno. Pertanto i gestori delle strutture ricettive che riscuotono questo tributo diventano per la giurisprudenza prevalente di Corte dei conti “agenti di fatto”, per effetto del maneggio e la custodia di denaro pubblico. Più precisamente si sono verificati tre diversi orientamenti tra le diverse sezioni regionali della Corte dei conti:

  • il gestore della struttura ricettiva continua a essere considerato agente contabile (Sicilia n. 432 del 2/9/2020; Veneto n. 50 del 24/3/2021; Lazio n. 568 del 7/7/2021; Emilia-Romagna n. 325 del 14/10/2021, n. 408 del 24/12/2021, n. 27 del 18/2/2022, n. 28 del 24/2/2022, n. 71 del 21/4/2022, n. 86-87 del 9/5/2022 e n. 93 del 12/5/2022, Liguria n. 1/2022, Emilia Romagna Sez. Giurisdiz. n. 105/2023);
  • il gestore non è più agente contabile ma continua ad essere giudicato dalla Corte dei Conti (Toscana n. 95 del 12/3/2021, n. 162 del 20/4/2021, n. 199 del 6/5/2021, n. 457 del 9/12/2021, n. 464 del 14/12/2021, n. 86 del 19/4/2022, n. 222 del 5/8/2022 e n. 365 del 28/10/2022; Calabria n. 195 dell’11/6/2021);
  • il gestore non è più agente contabile e la giurisdizione non appartiene più alla Corte dei Conti ma al giudice tributario (Lombardia n. 38 del 12/2/2021, n. 159 del 6/5/2021, n. 289 del 22/10/2021, n. 6 del 17/1/2022, n. 81/2022, Puglia n. 529/2022, Lazio n. 606 del 26/09/2023).

A questo punto è sorto il dubbio sull’obbligo di utilizzo del Modello 21 e della conseguente inclusione nella parificazione.

Anche perché il Mef in data 9.2.2023 con la risoluzione n. 1/DF ha risposto a un quesito, chiarendo che l’obbligo dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno si assolve mediante il nuovo modello telematico approvato con decreto Mef del 29.4.2022, senza ulteriori dichiarazioni/comunicazioni richieste dai Comuni, precisando che «la presentazione del modello ministeriale approvato con Decreto rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal Legislatore ai fini della verifica da parte dei Comuni del corretto adempimento dell’imposta di soggiorno e valido su tutto il territorio nazionale. Non si riscontrano, infatti, all’interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichia-razione concernenti l’imposta di soggiorno in argomento».

Ad avviso della scrivente: 1) l’imposta di soggiorno appare in sostanza una entrata da parificare come altre (ovvero da verificarne la corrispondenza tra i dati dichiarati e le risultanze contabili del bilancio comunale); 2) la dichiarazione telematica a carico del gestore si aggiunge agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale (ex articolo 4, comma 1-ter, Dlgs 23/2011) e nella dizione di ulteriori adempimenti di legge può rientrare il Modello 21 (ex Dpr 194/1996); 3) ex articolo 93, comma 2 tuel ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro deve rendere il conto della propria gestione e il responsabile dell’imposta di soggiorno pare sostanzialmente rientrare nella dizione residuale di «ogni altro agente…»; 4) l’articolo 139, comma 3 del C.G.C.A stabilisce espressamente che fermo restano le disposizioni regolamentari che prevedono “ulteriori” adempimenti in materia, pertanto il regolamento comunale non può essere modificato in minus (esonerando l’agente “di fatto” dalla redazione del Mod. 21); 5) la citata Risoluzione n. 1/DF del 9.2.2023 sottolinea l’assenza di facoltà per i Comuni di predisporre “autonomamente” modelli di dichiarazione per l’imposta di soggiorno, ma il Mod. 21 non lo è, essendo modulistica approvata con Dpr 194/1996. Il punto cruciale è se il nuovo profilo, mutato da agente contabile in responsabile di imposta, opportunamente dal Legislatore per figure esterne all’ente, debba implicare che il responsabile del procedimento dell’ente, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo, debba ancora ricevere dalla struttura il Mod. 21 e includerlo nella parifica oppure no.

Nel caso in cui l’ente che abbia modificato il proprio Regolamento sulla base dell’interpretazione letterale dell’articolo 180, comma 3, del Dl 34/2020 e dell’articolo 5-quinquies del Dl 146/2021, prima del manifestarsi dei vari orientamenti di Corte dei conti, chi gestisce i rapporti con le strutture ricettive, esegue il controllo formale delle dichiarazioni e il riscontro delle somme riversate, deve raccogliere i Mod. 21 o respingerli se pervengono? Fatto salvo l’orientamento della propria sezione rRegionale, si evitano responsabilità continuando a trattare i gestori di strutture ricettive nella loro “sostanziale” figura di agenti contabili, tenendo a mente però che la nuova disciplina era tesa proprio a semplificare (si pensi ai numerosissimi Mod.21 da parificare!) ed evitare duplicazioni, in considerazione anche che le somme in oggetto sono versate in Tesoreria là dove il tesoriere produce già il suo Mod. 17 ai fini della Parificazione.

(*) Revisore Enti Locali

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