I temi di NT+L'ufficio del personale

Progressioni verticali, commissione di concorso, avvocatura e incarichi in quiescienza

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Progressioni verticali “in deroga”

Il Tar Campania-Salerno, Sezione III, con sentenza 17 marzo 2025, n. 525 ha stabilito che nel regolamento che disciplina le progressioni verticali (articolo 13, comma 6, del CCNL comparto funzioni locali del 16 novembre 2022), l’ente ha la facoltà di stabilire i profili professionali necessari per l’ammissione all’avanzamento di carriera, in relazione al ruolo di destinazione. Pertanto, è corretto che, per ottenere il profilo di “Specialista in attività amministrativa” nell’area dei funzionari, sia richiesto l’inquadramento come “Istruttore amministrativo”, escludendo, di conseguenza, i dipendenti con profili di Istruttore tecnico, di vigilanza, contabile, informatico, eccetera. Questa disposizione regolamentare, insieme alle corrispondenti indicazioni nel bando, non è irragionevole, considerando la specifica natura e gli obiettivi della procedura selettiva, che consente alle pubbliche amministrazioni di valorizzare le competenze, le attitudini e le capacità quotidianamente dimostrate dai dipendenti, sempre che siano strettamente correlate al lavoro da svolgere nell’area superiore, in deroga all’obbligo di concorso pubblico.

Collegio perfetto nelle commissioni di concorso 

Le commissioni giudicatrici di un concorso pubblico sono un collegio perfetto e, pertanto, devono operare con la presenza totale dei propri membri quando svolgono attività valutativa discrezionale. Questa attività può riguardare: a) la valutazione degli elaborati o dei titoli presentati dai candidati; b) la valutazione delle tracce o della qualità dei quesiti proposti, in particolare quando alcuni di essi siano stati oggetto di contestazioni; c) la predisposizione dei criteri e delle griglie di valutazione. Sebbene la commissione debba operare come collegio perfetto per prendere decisioni rilevanti durante la procedura concorsuale, con l’assenza anche di un solo componente che può compromettere la validità degli atti, è comunque possibile garantire il funzionamento dell’organo attraverso l’istituto della supplenza. I componenti supplenti, infatti, non sono inferiori a quelli effettivi, in quanto scelti in base alle competenze possedute. Inoltre, la commissione è generalmente composta da un numero dispari di membri, al fine di evitare situazioni di stallo e garantire che l’organo possa prendere decisioni finali, eventualmente anche a maggioranza.
Sono queste le conclusioni del Tar Lazio-Roma, sezione III-quater, contenute nella sentenza 20 marzo 2025, n. 5811 in merito alla composizione delle commissioni di concorso.

Dirigenza dell’avvocatura comunale e rotazione

Anche l’incarico di dirigente dell’avvocatura interna è soggetto alla rotazione ordinaria, in conformità con le disposizioni previste dal Piao. Questo è quanto ha stabilito il Tar Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, Sezione I, nella sentenza n. 106 del 14 marzo 2025.
Il caso in esame riguarda una complessa riorganizzazione dell’ente, che include la necessità di attuare la rotazione richiesta dall’Anac. Gli aspetti trattati nel contenzioso includono: l’obbligatorietà o meno della dirigenza per l’avvocatura, la possibile soppressione dell’incarico con l’istituzione di una posizione di alta qualificazione, e il principio di indipendenza dell’ufficio.

Incarichi retribuiti a soggetti in pensione

È possibile conferire incarichi retribuiti a personale in quiescenza per attività di “formazione operativa, affiancamento, supporto e assistenza” , in quanto non sono assimilabili agli incarichi vietati dall’articolo 5, comma 3, del Dl 95/2012, convertito in legge 135/2012 (incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo). Quanto sopra a condizione che l’incarico sia effettivamente caratterizzato dalla mera condivisione, in favore di personale neoassunto e per un periodo di tempo circoscritto, dell’esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidategli. Resta salvo che per la legittimità dell’incarico occorre rispettare i limiti imposti dall’articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001.
È quanto affermato dalla Corte dei Conti, sezione regionale Molise, con la deliberazione n. 34/2025/PAR del 4 marzo 2025.