Delibera illegittima e danno erariale, il «sì» del segretario esclude la responsabilità degli amministratori
Salvati sindaco e assessori di un Comune trentino a seguito del conferimento di un incarico esterno in assenza dei presupposti di legge
La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, con la sentenza n. 41/2025 ha affermato che la responsabilità erariale a carico degli amministratori locali presuppone il requisito della colpa grave con i seguenti connotati:
- consiste in una evidente trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta ravvisabile ex ante;
- si concretizza nell’inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto o in una marchiana imperizia, superficialità e noncuranza;
- esige l’assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito d’ufficio.
Un giudizio di manica larga, quindi, che ha salvato il sindaco e gli assessori di un Comune trentino dalla scure del danno erariale ...