Urbanistica

Abuso edilizio su area demaniale, prescrizione solo dopo la rimozione dell'opera

La Cassazione penale ricorda che l'oblazione è ammessa solo dopo l'eliminazione, da parte del contravventore, delle attrezzature balneari irregolari

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di Massimo Frontera

La Terza sezione penale della Corte di Cassazione è stata chiamata a giudicare il ricorso del procuratore presso la Corte d'appello di Lecce contro la decisione del Tribunale di Lecce per il non doversi procedere nei confronti dell'autore di un abuso edilizio su aree del demanio marittimo (per reato ex articolo 1161 del codice della navigazione) in ragione dell'avvenuto pagamento dell'oblazione.

Con la sentenza n.40359/2022 pubblicata il 26 ottobre, la Corte ha riconosciuto fondato l'appello, ricordando (articolo 162-bis del codice penale) che il pagamento dell'oblazione è ammesso solo dopo l'eliminazione, da parte dello stesso autore, delle «conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore».

Nel caso specifico il contravventore, per essere ammesso al pagamento dell'oblazione, avrebbe dovuto rimuovere le attrezzature balneari con le quali aveva occupato l'area. Dal momento che il Tribunale avrebbe dovuto verificare l'effettiva rimozione e invece non lo ha fatto, i giudici della Terza Sezione Penale hanno rinviato allo stesso Tribunale tale verifica in relazione al pagamento dell'oblazione. Ma soprattutto, ha ricordato la Cassazione, «poiché il reato ex articolo 1161 cod.nav. è permanente, la rimozione delle attrezzature balneari incide anche sulla decorrenza del termine di prescrizione».

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