Amministratori

Accesso agli atti, il Comune non può imporre l'utilizzo della piattaforma online

Il diritto non può essere negato qualora l'istanza sia presentata non utilizzando la modulistica presente sul sito

di Pietro Alessio Palumbo

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 4478/2023) ha chiarito che la previsione regolamentare relativa alla utilizzazione della modulistica reperibile sul sito web istituzionale non può essere considerata escludente il diritto di accesso qualora l'istanza sia presentata non utilizzando la modulistica presente sul sito stesso. Né - pur apprezzabili - esigenze di standardizzazione e di informatizzazione delle procedure amministrative possono limitare in modo sproporzionato l'esercizio del fondamentale del diritto di accesso agli atti escludendolo del tutto per il solo mancato utilizzo di una piattaforma online e relativa modulistica.

Nella vicenda il richiedente aveva inoltrato l'istanza di accesso a mezzo pec ma il Comune aveva comunicato all'interessato di non poter evadere l'istanza atteso che avrebbe dovuto presentare la richiesta attraverso lo sportello online, accedendo al modulo dedicato che prevedeva una compilazione guidata e semplificata. Il Tar rigettava il ricorso: per i primi giudici le indicate modalità di accesso mediante piattaforma telematica non comportavano particolare gravosità né oneri inadeguati rispondendo anche ad esigenze di ordinata gestione; dovendosi piuttosto riscontrare un certo irrigidimento e scarsa volontà di auto-collaborazione da parte del privato. L'interessato si rivolgeva al Consiglio di Stato.

La disciplina regolamentare generale del 2006 in materia di accesso ai documenti amministrativi prevede che le amministrazioni adottino i provvedimenti organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso disciplinando le modalità di compilazione delle richieste di ostensione, preferibilmente mediante la predisposizione di un'apposita modulistica. Tuttavia ciò non può condurre ad una interpretazione restrittiva del diritto di accesso attraverso l'imposizione dell'utilizzo esclusivo di una modulistica tipizzata da parte dell'Amministrazione. Ove si accedesse a una tale interpretazione verrebbe frustrata la finalità del diritto di accesso poiché attraverso l'imposizione di una determinata modulistica - nel caso di specie reperibile solo on line - verrebbe prescritto un onere scorretto sul privato; di fatto negandogli il diritto di accesso che costituisce cardine e principio generale del procedimento amministrativo. Saremmo di fronte allo stravolgimento della funzione stessa del diritto d'accesso ove la normativa fosse interpretata come ostativa all'esercizio del diritto negando l'ostensione alla richiesta formulata non utilizzando proprio quella specifica modalità predisposta dall'ente. Nella vicenda, pur essendo stata rispettata dall'interessato la modalità di invio dell'istanza, completa di tutti i suoi elementi, il Comune, solo per il mancato utilizzo iniziale della piattaforma e della modulistica indicate, non aveva fornito il riscontro richiesto. Ciò per il massimo giudice amministrativo è illegittimo e rileva anche sotto il profilo dell'ingiustificato aggravamento del procedimento amministrativo a carico del richiedente.

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