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Accesso agli atti, se la firma è digitale non occorre il documento d'identità

Il richiedente si era visto respingere l'istanza che aveva prodotto tramite un procuratore poiché priva di documento d'identità di quest'ultimo

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di Pietro Alessio Palumbo

Le istanze d'accesso presentate alla Pa o ai gestori o esercenti di pubblici servizi quando sottoscritte con firma digitale sono valide anche senza l'allegazione di copia del documento di identità. Nella vicenda trattata dal Tar Catania (sentenza n. 1017/2023), il richiedente aveva espressamente indicato all'Amministrazione il proprio interesse a conoscere la documentazione ma si era visto respingere l'istanza che aveva prodotto a mezzo del proprio procuratore poiché priva di documento d'identità di quest'ultimo. Ciò sebbene tutte le comunicazioni fossero state inoltrate da indirizzo di posta elettronica certificata intestate allo stesso procuratore e sottoscritte con firma digitale. Il giudice siciliano ha evidenziato che la disciplina sulla produzione dei documenti digitali, nell'indicare le modalità di valida presentazione per via telematica di istanze e dichiarazioni alle Pa e ai gestori di servizi pubblici, autorizza la sottoscrizione mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata qualora il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. In tal verso vanno considerate ricomprese, a tutti gli effetti, anche le istanze d'accesso che tradizionalmente sono da produrre previa sottoscrizione da parte dell'interessato in presenza di un dipendente ovvero spedite unitamente a una copia fotostatica della carta d'identità.

L'applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale ha promosso l'innalzamento del livello di qualità dei servizi pubblici in modalità telematica. La spinta innovativa della Pa promuove l'integrazione e l'interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle Pa in modo da garantire a cittadini e imprese il diritto a fruirne in maniera semplice. In particolare è stata garantita certezza giuridica nella formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, prevedendo che non solo quelli firmati digitalmente - o con altra firma elettronica qualificata - ma anche quelli firmati con firme elettroniche diverse possano, a certe condizioni, produrre gli stessi effetti giuridici; e disporre della stessa efficacia probatoria senza prevedere l'intervento di un giudice caso per caso. In particolare la firma digitale è un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata correlate tra loro, che consente al titolare della firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o eventualmente di un insieme di documenti informatici.

Su queste coordinate secondo il tribunale amministrativo catanese l'apposizione della firma digitale alla istanza d'accesso agli atti, in ragione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza, è idonea a soddisfare i requisiti richiesti anche in assenza dell'allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante.

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