Accesso al fondo per assistenti sociali, entro fine mese va comunicato il numero di chi è in servizio e la previsione per il 2023
Le istruzioni operative del ministero del Lavoro confermano che il finanziamento non è una tantum ma ha natura strutturale
Entro il 28 febbraio, gli enti locali dovranno indicare al ministero del Lavoro e delle politiche sociali il numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato nell'anno precedente (2022) e la previsione relativa all'anno 2023 (si veda anche Nt+ Enti locali & edilizia del 30 gennaio). Lo ricorda lo stesso ministero con la nota protocollo n. 908 del 26 gennaio.
La legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021), all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha disposto il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali attraverso l'erogazione di un contributo economico riconosciuto agli Ambiti sociali territoriali (Ats), in ragione del numero di assistenti sociali impiegate in proporzione alla popolazione residente. L'obiettivo è il raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale pari ad un operatore ogni 5 mila abitanti e di un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.
Il contributo è determinato in:
a) 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, (in termini di equivalente a tempo pieno), in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Al fine di poter definire il contributo spettante, ogni Ambito territoriale deve inviare, entro il 28 febbraio di ogni anno, anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, un prospetto riassuntivo al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Entro il 30 giugno di ogni anno, poi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individuerà, con decreto, le somme liquidabili riferite all'anno precedente e quelle prenotate per l'anno corrente.
Le istruzioni operative, fornite in allegato alla nota, confermano che il finanziamento non è una tantum ma ha natura strutturale. Esso non riguarda solo le nuove assunzioni, ma anche il personale già ruolo, laddove eccedente le soglie previse. Ogni Ambito avrà, dunque, diritto al contributo di 40 o 20 mila euro per assistente sociale, fintantoché il loro numero in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie.
Il ministero effettuerà controlli di coerenza dei dati ricevuti utilizzando il Conto annuale del personale e segnalerà all'Ambito, eventuali incongruenze (Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 febbraio 2021), alle quali dovranno essere forniti i chiarimenti nei tempi richiesti, pena l'esclusione dal contributo.
Questi dati, insieme a quelli del riparto delle quote già effettuato per l'anno 2022 con Dm 126 del 13 luglio 2022 e con il successivo Dm 163 del 22 settembre 2022, rilevano altresì per la definizione delle politiche assunzionali nel triennio 2023/2025.
A titolo esemplificativo, un ente di 65.000 abitanti per raggiungere l'obiettivo di 1 ogni 5000 deve avere nel proprio organico 13 assistenti sociali (65.000 abitanti/5000); è a carico del suo bilancio l'ottenimento del livello minimo di 1 ogni 6500, quindi 10 assistenti sociali. Se l'ente avesse, alla data del 31/12/2022, 11 assistenti sociali di ruolo in servizio, riceverebbe il contributo di 40.000 euro per l'undicesima unità ma potrebbe programmare ulteriori 2 assunzioni con la copertura del costo a carico del Fondo.
Lo stesso ente potrebbe, inoltre, usufruire dell'ulteriore contributo di 20.000 euro per ogni unità per l'assunzione a tempo indeterminato di ulteriori n. 3,25 assistenti sociali, così da raggiungere il rapporto 1/4000.
Da ricordare, infine, la deroga ai vincoli di spesa di personale prevista, sotto certe condizioni, per le assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a valere sul contributo (articolo 1, comma 801 della citata legge 178/2020, come modificato dalla legge di bilancio 2022).
Per il raggiungimento dei livelli di servizio richiesti, in conclusione, gli enti sono facilitati a programmare nuove assunzioni di tale categoria professionale, i cui oneri sono a carico del finanziamento statale.