Accesso ai verbali degli ispettori legittimo quando il rapporto di lavoro è chiuso
L’articolo 2 del Dm 4 novembre 1994, n. 757 non pone un divieto assoluto e generalizzato di accesso ai verbali ispettivi ed ai presupposti atti istruttori, ma prevede un limite alla diretta conoscibilità delle notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi, con la conseguenza che la sua applicazione presuppone un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, e non per presunzione assoluta, pericolo che ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto deve ritenersi insussistente allorché il rapporto di lavoro dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni riportate nel verbale venga a cessare. È quanto afferma il Tar Firenze, con la sentenza 30 maggio 2018, n. 770.
L’approfondimento
Il Tar Firenze è intervenuto in materia di accesso agli atti, affermando la sussistenza del diritto del datore di lavoro di accedere ai verbali degli ispettori del lavoro contenenti le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso di visite ispettive, ove il rapporto di lavoro sia cessato.
La decisione
Nell’accogliere il ricorso avverso il diniego all’ostensione documentale, il Collegio ha avuto modo di rilevare il dato fattuale dell’avvenuta notifica di un verbale di accertamento dell'Ispettorato territoriale del lavoro, relativo alla regolarità della posizione lavorativa e contributiva di alcuni ex collaboratori della società, e che in quel verbale di accertamento fossero contestate alcune presunte violazioni della normativa in materia di lavoro, all’esito del quale la ricorrente ha presentato un’istanza di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990, con specifica richiesta di visionare ed ottenere copia di tutti i documenti e degli atti di istruttoria menzionati nel verbale dell’Ispettorato o comunque posti a base delle determinazioni in esso contenute.
Per il Collegio, infatti, non è apparsa congrua la difesa dell’amministrazione impostata interamente sul disposto dell’articolo 2 del Dm n. 757/1994, in base al quale sono sottratti all’accesso, in quanto coperti da esigenze di riservatezza, i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi (lett. c) nonché quelli riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.
Nel caso di specie, tuttavia, la normativa richiamata dall’Amministrazione non porrebbe a giudizio del Collegio un divieto assoluto e generalizzato di accesso ai verbali ispettivi ed ai presupposti atti istruttori, ma prevede un limite alla diretta conoscibilità delle notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi, con la conseguenza che la sua applicazione presuppone un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, e non per presunzione assoluta; pericolo che ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto deve ritenersi insussistente allorché il rapporto di lavoro dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni riportate nel verbale venga a cessare, così come è accaduto nel caso di specie.
Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che non essendovi esigenze di riservatezza da tutelare mediante la deroga all’obbligo di trasparenza, il diritto di accesso si riespande nella sua pienezza con la conseguenza che l’interesse che giustifica l’istanza non deve necessariamente basarsi su una specifica esigenza difensiva, e il ricorso deve pertanto essere accolto pur con la precisazione che eventuali riferimenti a dati sensibili di soggetti terzi contenuti nella documentazione da ostendere potranno essere oscurati ed omessi.