Acquisti promiscui dell'ente pubblico, i chiarimenti delle Entrate sulle modalità di detrazione dell'Iva
La risposta all' interpello a seguito di un quesito posto da una Università statale
Nel caso di acquisti promiscui da parte di un ente pubblico, anche se effettuati prevalentemente nell'ambito della sfera istituzionale, l'Iva rettificata potrà essere recuperata adottando lo stesso criterio di ripartizione proporzionale con cui è stata operata la detrazione dell'Iva, relativa all'attività commerciale con riferimento all'originario importo fatturato; è il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate con la risposta all' interpello n. 436/2022, a seguito di un quesito posto da una Università statale.
Il dubbio della Pa
L'Università nel porre l'istanza alle Entrate ha fatto presente:
• di avere una identificazione Iva per lo svolgimento della propria attività di carattere commerciale, resa in misura non prevalente, se non addirittura marginale rispetto all'attività istituzionale, anche con riferimento alla dimensione dei proventi riferibili alle due sfere di attività;
• che alcuni acquisti di beni e servizi, relativi allo svolgimento della complessiva attività, vengono effettuati anche per esigenze di carattere promiscuo, ossia utilizzati sia per lo svolgimento della propria attività istituzionale sia per quella avente natura commerciale.
In questo caso, osserva la Pa istante, non potendo utilizzare alcun metodo di ripartizione oggettivo, in linea con quanto precisato con la risoluzione n. 86/E/2002 (quesito 8) delle Entrate, precisa di adottare il cosiddetto criterio proporzionale. Rientrano in tale tipologia di acquisti i servizi relativi ai consumi e utenze per il funzionamento quali: l'energia elettrica, gas, acqua, eccetera in quanto derivanti da contratti di somministrazione che non sono riferibili in maniera distinta a spazi, locali e/o impieghi che consentano una ripartizione all'origine dei relativi oneri e, in tal modo, una distinzione sempre all'origine della sfera di competenza ai fini della relativa gestione dell'Iva.
La domanda posta dall'Università è come procedere con il recupero dell'Iva sulla parte dei servizi pagati, anche se a carattere promiscuo, che rivestono carattere commerciale.
Il chiarimento delle Entrate
L'agenzia delle Entrate evidenzia che ai fini dell'assoggettamento a Iva di un'operazione occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dall'articolo 1 del Dpr 633/1972.
La carenza solo di uno dei detti presupposti comporta l'irrilevanza al tributo della stessa operazione, pertanto, affinché una determinata operazione possa essere riconducibile nell'ambito di applicazione dell'Iva, i suddetti requisiti impositivi devono realizzarsi congiuntamente.
In assenza del presupposto oggettivo, l'Università istante, non è tenuta ad emettere alcuna fattura né nota di addebito, in quanto la stessa non effettua alcuna operazione (cessione e/o più precisamente prestazione di servizio) agli effetti dell'Iva nei confronti della società , che nel caso in esame che si occupa della gestione dei servizi energetici e multiservizio tecnologico per gli edifici di pertinenza dell'ente pubblico, al fine del recupero dell'Iva.
In sostanza per i tecnici delle Entrate la pubblica amministrazione committente o cessionaria:
• nell'ipotesi in cui si tratti di un acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell'originaria fattura ricevuta dalla società di gestione dei servizi, dovrà provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro «IVA vendite» di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 633 del 1972, fermo restando la contestuale registrazione nel registro «IVA acquisti» di cui all'articolo 25, del medesimo Dpr, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l'imposta detraibile;
• nel caso in cui l'acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, in relazione alla parte d'imposta versata in eccesso, rispetto all'Iva indicata nell'originaria fattura, l'Università potrà computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell'ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti.