Fisco e contabilità

Adempimenti Bdap, conto giudiziale e consulenze: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Adempimenti Bdap
Deve essere ribadita l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi da inviare alla Bdap e alle altre banche dati pubbliche non trattandosi di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come pure evidenziato dalla Sezione delle autonomie «tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria» (delibera n. 12/SEZAUT/2019/INPR). Nel rinnovato contesto dell'amministrazione digitale, gli organi di revisione dei vari enti sono chiamati a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle banche dati gravanti sui medesimi Enti, ad assicurare l'attendibilità dei dati e ad attestare le congruenze di quelli inseriti in Bdap e in altre banche dati (vedi banca dati Partecipate) con quelli presenti nei documenti contabili dell'ente.
Sezione regionale di controllo del Veneto - Deliberazione n. 144/2022

Conto giudiziale e titoli azionari
Il conto sottoscritto dall'agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all'inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione del motivo delle variazioni. Devono, poi, essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche, anche se tale rendicontazione riguarda "una responsabilità nei confronti dell'ente di appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità di gestione amministrativa che contabile in senso proprio". E' compito, infine, dell'Amministrazione trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i conti degli agenti contabili, muniti del visto di parificazione con le scritture dell'ente, ossia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio. Vi è conseguentemente la necessità di tenere aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento per il riscontro della parificazione delle scritture. Inserite le singole partecipazioni nel conto generale del patrimonio, sorge l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte di ciascun dirigente cui è affidata la gestione della singola partecipazione; l'individuazione dei predetti dirigenti è quindi compito dell'ente.
Sezione giurisdizionale della Toscana - Sentenza n. 312/2022

INCARICHI DI CONSULENZA E PRESUPPOSTI
La verifica della indisponibilità delle risorse interne costituisce un prius logico necessario, da utilizzarsi dall'amministrazione nel percorso discrezionale-valutativo che si conclude con la decisione di conferire l'incarico. In merito a tale presupposto la giurisprudenza ha più volte rimarcato che «della sussistenza di detta condizione si deve poi dare esplicitamente ed adeguatamente conto nella motivazione del provvedimento che decide il conferimento dell'incarico (senza possibilità, come da principi generali, di integrazione postuma della motivazione stessa)».
Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna - Deliberazione n. 125/2022

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