Incentivi tecnici e controllo sui conti giudiziali: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Destinatari degli incentivi tecnici
Nell’ambito dei destinatari degli incentivi sono comprese (dopo il “decreto correttivo”) anche le figure dirigenziali - che sono “personale proprio” dell’Ente - vista l’abrogazione della disposizione che ne disponeva esplicitamente l’esclusione da detto ambito. Pertanto, viene introdotta una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti che consente di estendere agli stessi la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte. Sul piano oggettivo – invece – esulano dall’ambito delle funzioni tecniche le attività amministrative che, sebbene complesse, presiedono alla liquidazione dell’incentivo, che costituisce la fase di natura contabile e finanziaria che conclude l’intero procedimento senza esserne parte costitutiva. Per quanto precede, la Sezione non ha ritenuto sia possibile includere tra i beneficiari dell’incentivo anche i dipendenti del servizio personale e finanziario che si occupano della materiale liquidazione dell’incentivo, attività intesa quale fase ultima ma non costitutiva del procedimento.
Sezione regionale di controllo della Liguria - Parere n. 56/2025
Relazione dell’organo di controllo sui conti giudiziali
Risulta riferibile all’Amministrazione e non all’agente contabile l’irregolarità configurata dal mancato deposito, unitamente al conto, della relazione dell’organo di controllo interno, prevista e disciplinata dall’articolo 139, comma 2, Dlgs 174/2016. Con riferimento, poi, al contenuto della relazione essa avrebbe dovuto, preferibilmente, «dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione».
Sezione giurisdizionale regionale del Veneto - Sentenza n. 123/2025
Relazione dell’organo di controllo sui conti giudiziali
La parificazione del conto giudiziale «è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall’amministrazione, che, per quelle locali, viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all’esito della fase di verifica o controllo amministrativo». È evidente, pertanto, che il provvedimento adottato dall’ente non può validamente sostituire il visto di regolarità, non essendo la giunta l’organo deputato ad attestare la corrispondenza tra la contabilità dell’agente contabile e quella del Comune. Tale adempimento rientra, infatti, nelle competenze del responsabile del servizio finanziario né può sostenersi che lo stesso abbia assolto a questo compito, avendo espresso i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’articolo 49 Tuel sulla proposta di deliberazione sottoposta alla giunta, posto che trattasi di funzioni aventi finalità diverse e considerato, comunque, che nei pareri resi non si dà atto di alcuna verifica eventualmente svolta dallo stesso sulla corrispondenza tra la contabilità dell’agente contabile e quella dell’Ente locale.
Sezione giurisdizionale regionale del Veneto - Sentenza n. 124/2025
Organo di revisione e verifica dei controlli effettuati da organismi di I livello e successivi sui fondi Ue
di Rosa Ricciardi (*) e Maria Carla Manca (**) - Rubrica a cura di Ancrel