Decreto Semplificazioni. Affidamento diretto solo a imprese «esperte»: ecco cosa cambia per i Rup
Gli effetti sulle procedure senza gara della novità apportata alla Camera al Dl Semplificazioni
Nello schema di legge di conversione del Dl 77/2021, in fase di definizione, l'affidamento diretto dovrebbe trovare una nuova e differente configurazione. A leggere la modifica, la nuova fattispecie di affidamento diretto emergenziale potrebbe definirsi come fattispecie "veicolata" dal legislatore dell'emergenza e non più (assolutamente) libera ed rimessa alla discrezionalità tecnica del Rup.
La modifica apportata con il Dl 77/2021
Con il Dl 77/2021, il legislatore è intervenuto sulla fattispecie dell'affidamento diretto emergenziale previsto nell'articolo 1, comma 2, lettera a) innalzando, almeno per beni e servizi (compresi i servizi tecnici), l'importo dagli originari 75mila euro fino alla cifra (al di sotto) dei 139mila euro.
Con il decreto legge si è registrato anche un ritorno alla formula codicistica (presente nell'articolo 36, comma 2, lettera a), per cui l'affidamento diretto può avvenire anche senza la consultazione di più operatori economici.
Con il Dl 77/2021, pertanto, il legislatore ha voluto precisare che la fattispecie in argomento deve essere intesa come affidamento diretto "puro" che non richiede alcun confronto/valutazione tra preventivi.
La procedura di aggiudicazione, inoltre, sempre con il provvedimento citato, ha trovato temperamento con la specifica che, in ogni caso, anche nell'affidamento diretto il Rup deve avere rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice. Riferimenti, in particolare, alla trasparenza, all'oggettività nell' assegnazione visto che mai si è dubitato dell'obbligo di applicare la rotazione.
Con l'attuale schema di legge di conversione, come si vedrà più avanti, il legislatore però introduce una ulteriore indicazione istruttoria di cui, già prima facie, appare difficile una lettura in senso vincolante per il Rup visto che, nell'inciso in parola, è insito anche il pericolo di discriminare gli appaltatori.
La prevista modifica
L'inciso di cui si prevede l'inserimento nell'articolo 51, comma 1, lettera a) punto 2, impone al Rup – nell'affidamento diretto – di tener conto oltre che dei principi di cui all'articolo 30 anche l'esigenza «che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione».
L'ambito, pertanto, degli operatori che possono essere interessati dal possibile affidamento diretto viene "contingentato" dalla indicazione del legislatore che suggerisce al Riup di privilegiare soggetti che già si sono occupati delle prestazioni da appaltare. Esperienza che deve risultare da documentazione e dalle iscrizioni in albi/elenchi gestiti dalla stazione appaltante. Si introduce, pertanto, la possibilità di privilegiare soggetti che abbiano già svolto pregressi appalti ma sempre rispettando il criterio della rotazione.
In sostanza, come già nella situazione odierna, non potrebbe essere scelto per l'assegnazione diretta l'ultimo affidatario in ordine di tempo.
Sembrano evidenti le (potenziali) ragioni sottese: rivolgersi a un soggetto già esperto o che comunque abbia correttamente gestito/eseguito le stesse prestazioni costituisce un "vantaggio" per la stazione appaltante ed altresì velocizza la stessa procedura di affidamento.
Una simile norma, però, presenta non poche criticità visto che limita – per legge – la concorrenza, sia pure in ambito sotto soglia e in relazione ad appalti di importo contingentato. Circostanza questa che impone l'esigenza di verificare che all'interno delle stazioni appaltanti non venga attuata una dinamica di frazionamento nelle assegnazioni degli appalti, con il rischio di estromettere realtà economiche che non hanno maturato esperienza in quello specifico settore inciso dall'appalto.
Da qui anche l'ulteriore rischio di "parcellizzare" il mercato degli appalti correlando i settori produttivi a specifiche imprese.
D'altra parte si introduce un ulteriore vincolo per il Rup e il problema è quello di comprenderne l'intensità ovvero capire se si sia in presenza di un obbligo (di scelta di imprese con pregressa esperienza nel settore inciso dall'appalto) o di un mero suggerimento che tollera una deviazione. Non solo, altra questione è comprendere se una decisione non rispettosa del suggerimento esiga (o meno) una motivazione.
Si pone, inoltre, un ulteriore aspetto istruttorio che il Rup deve attentamente considerare soprattutto per le inevitabili contaminazioni con l'esigenza di rispettare il criterio della rotazione. Potrebbero essere adottate, infatti, dinamiche non corrette con affidamenti periodicamente alternati con coinvolgimento dei medesimi operatori economici.
Difficoltà istruttorie, queste, che potrebbero indurre ad un "abbandono" definitivo delle procedure emergenziali a favore di procedimenti più facilmente presidiabili previsti nell'articolo 36 del Codice. Si allude alla fattispecie del c.d. affidamento diretto "mediato" dalla semplice valutazione/confronto tra preventivi che possono essere considerati (secondo la lettura espressa in certa giurisprudenza) come a "complessità" variabile nel senso che risentono/dipendono dalla disciplina e dai vincoli decisi dal Rup visto la carenza di precisi riferimenti normativi.