Affidamento del servizio di Tpl le regole europee di settore facilitano l'in house
Nel trasporto pubblico locale l'in house providing è una modalità ordinaria perfettamente alternativa al mercato
Un ente che ha avviato una procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale può revocarla e procedere all'affidamento in house poiché, in base al regolamento europeo di settore, questa modalità è da considerarsi ordinaria, senza necessità di motivare la congruità rispetto al mercato.
Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 4310/2020, ha chiarito la portata applicativa del regolamento Ue n. 1370/2007 in relazione alle procedure di affidamento del servizio di Tpl, evidenziandone le peculiarità rispetto alla disciplina generale dell'affidamento in house, compresa quella nazionale.
I giudici amministrativi, analizzando un caso nel quale un Comune capofila dell'ambito territoriale per il servizio ha revocato una procedura di dialogo competitivo per poi procedere all'affidamento diretto a una società controllata, hanno rilevato anzitutto che nel settore del trasporto pubblico locale l'in house providing è una modalità ordinaria di affidamento, perfettamente alternativa al ricorso al mercato, come chiaramente esplicitato dall'articolo 5, comma 2 del regolamento.
Inoltre, l'articolo 18, lettera a), del Dlgs 50/2016 esclude dalla propria applicazione le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri in base al regolamento 1370/2007.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato quindi come questo quadro normativo, che configura un assetto di riferimento particolare per il Tpl, impedisca di applicare la regola prevista dall'articolo 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici e incentrata sulla comparazione tra gli opposti modelli di gestione dell'in house providing e del ricorso al mercato, in base alla quale le amministrazioni affidanti devono effettuare una verifica di congruità.
La disposizione del Dlgs 50/2016, infatti, individua come forma principale di affidamento di servizi pubblici quella del ricorso al mercato, rispetto alla quale l'amministrazione interessata deve indicare le ragioni per la sua deroga, fondata su ragioni tecniche e di convenienza economica.
I giudici amministrativi chiariscono tuttavia come un rapporto di regola ed eccezione non sia invece previsto per il servizio di trasporto pubblico locale, in forza della disposizione sovranazionale e dell'esclusione sul piano interno dall'articolo 18, lettera a) del codice dei contratti pubblici.
La specificità delle regole per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale è stata peraltro affermata più volte dalla Corte di giustizia Ue, secondo la quale il regolamento n. 1370/2007 deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti che intendano procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di Tpl non sono tenute a pubblicare o comunicare agli operatori economici potenzialmente interessati tutte le informazioni necessarie affinché essi siano in grado di predisporre un'offerta sufficientemente dettagliata e idonea a costituire oggetto di una valutazione comparativa e, dall'altro, a svolgere una valutazione comparativa tra tali offerte (sentenza 24 ottobre 2019, C-515/18).
Inoltre, la situazione particolare è stata a suo tempo confermata a livello nazionale dall'articolo 61 della legge 99/2009, secondo cui anche in deroga alla disciplina di settore, le amministrazioni competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio di trasporto pubblico locale possono avvalersi delle previsioni peculiari dell'articolo 5, comma 2, del regolamento 1370/2007. Questa configurazione è stata infine confermata da un'ulteriore previsione normativa legittimante in termini generali il modello dell'in house providing per i servizi di trasporto pubblico locale, data dall'articolo 21-bis del Dl 119/2018 convertito dalla legge 136/2018.