Agenti contabili, invio dei conti alla Corte entro 30 giorni dall'approvazione del consuntivo
Per chi ha approvato il rendiconto entro lo scorso 30 di aprile, la scadenza è prevista per il 31 maggio
Entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione da parte dell'organo consigliare, i responsabili del procedimento devono depositare (presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti) i conti degli agenti contabili a denaro, a materia e per azioni, al fine dell'attivazione del relativo giudizio di conto. Per tutti coloro quindi che hanno approvato il rendiconto entro lo scorso 30 di aprile, la scadenza è prevista per il prossimo 31 maggio.
Va osservato che il termine di 30 giorni, fissato dall'articolo 139, comma 2, del Dlgs 174/2016 (Codice di giustizia contabile) contrasta con quello di 60 giorni previsto dall'articolo 233, comma 1, del Tuel. In questo caso, non ravvisandosi una espressa deroga contenuta nell'articolo 139 del Codice che fa salvi termini diversi previsti dalle singole leggi (come nel caso della presentazione del conto), riteniamo che si applichi il più breve termine previsto dal Dlgs 174/2016. Il deposito del conto deve avvenire per il tramite dell'apposito applicativo Si.Re.Co, a cura del responsabile del procedimento, appositamente nominato dall'ente.
Al fine di chiarire la portata dell'adempimento posto a carico delle pubbliche amministrazioni, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell'Emilia Romagna ha diramato una circolare esplicativa (la circolare n. 1/2021) che fornisce interessanti spunti di riflessione utili a riconsiderare nel suo complesso un'attività tanto delicata (per le sottese responsabilità) quanto spesso trascurata dagli enti. Riteniamo utile in questa sede soffermarci su alcuni di questi.
Parificazione
L'obbligatorietà dell'attività di parifica dei conti, già prevista dall'articolo 618 del Rd 827/1924, è stata confermata dal Dlgs 174/2016, che prevede che il conto sia depositato presso la segreteria, munito dell'attestazione di parifica (articolo 140, comma 1). In base ai principi contabilistici di portata generale dell'articolo 618 del Rd 827/1924, la parifica si concretizza nella dichiarazione di concordanza tra le partite di conto dell'agente contabile e le scritture dell'amministrazione di appartenenza. Con questa operazione, il responsabile del servizio finanziario certifica, previa apposizione del visto di regolarità amministrativo-contabile:
• il rispetto delle tempistiche;
• la coerenza con i modelli ufficiali;
• l'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'ente;
• la coerenza "interna" del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dall'agente contabile;
• la corrispondenza delle operazioni riportate nel conto con le scritture contabili dell'ente.
Nel caso in cui l'agente contabile rivesta la qualifica di responsabile finanziario, in forza del principio di alterità e indipendenza tra soggetto controllore e soggetto controllato, la parifica deve essere svolta dal segretario comunale o in via residuale dal aindaco (Corte dei conti, Sezione Veneto, sentenza 217/2018, Sezione Liguria n. 38/2016, Sezione Piemonte n. 10/2008. È opportuna, in questo caso, una specifica norma regolamentare).
Ci si chiede se la parificazione debba essere approvata con uno specifico atto, e in tal caso a chi competa. La necessità di formalizzare in un provvedimento espresso l'esito dell'attività di parifica appare quanto mai opportuno, cosicchè si possano esplicitare le operazioni svolte e i relativi esiti. Circa la competenza, riteniamo che essa sia da porre in capo al soggetto che svolge attività di parifica (responsabile finanziario o suo sostituto) anche se diversi enti approvano la parifica dei conti con delibera dell'organo esecutivo. La circolare n. 1/2021 richiede l'adozione di distinti atti di parifica (uno per ciascun conto), da trasmettere alla Corte.
Approvazione del conto
Il procedimento di resa del conto si conclude, a livello di ente, con l'approvazione dello stesso da parte dell'organo consigliare. Pur in assenza di una espressa indicazione contenuta nel Tuel o nel Dlgs 118/2011, l'approvazione dei conti della gestione è sempre stata fatta coincidere con l'approvazione del rendiconto della gestione, di cui i conti degli agenti contabili costituiscono un presupposto legittimante. L'approvazione dei conti giudiziali (così come dei conti amministrativi) da parte dell'ente conclude la fase interna del controllo amministrativo: attraverso questa fase la gestione "esterna" dell'agente si esaurisce, venendo incorporata e ricondotta nell'alveo della contabilità dell'ente. La circolare n. 1/2021 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti Emilia-Romagna, richiede che i conti giudiziali siano approvati con distinti atti da parte dell'organo consigliare (pag. 14). Presa alla lettera, ciò implicherebbe la necessità di dover adottare una delibera di consiglio per ogni conto della gestione, con un evidente appesantimento amministrativo di cui non si comprende la ratio (si pensi infatti ai numerosi conti della gestione degli agenti contabili relativi all'imposta di soggiorno).
Documentazione a corredo del deposito del conto
Infine, la circolare n. 1/2021 – che ovviamente assume valore precettivo solamente per gli enti della regione Emilia Romagna - richiede la trasmissione alla Corte di una serie innumerevole di documenti che vanno oltre il mero dettato normativo. Tra questi, spicca una relazione di sintesi redatta a cura del responsabile finanziario e del responsabile del procedimento che, distintamente per ciascun tipo di conto, deve esplicitare tutti i controlli fatti, le eventuali discordanze o irregolarità riscontrate, le verifiche svolte dall'organo di revisione eccetera. Si tratta di un obbligo introdotto ad esercizio abbondantemente scaduto, che sta mettendo in seria difficoltà gli enti.
Organo di revisione e verifica dei controlli effettuati da organismi di I livello e successivi sui fondi Ue
di Rosa Ricciardi (*) e Maria Carla Manca (**) - Rubrica a cura di Ancrel