Fisco e contabilità

Agevolazioni Tari alle utenze non domestiche, tutte le soluzioni per la contabilizzazione

Ampia discrezionalità in capo ai Comuni circa le modalità di individuazione delle scontistiche da applicare

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

A pochi giorni dalla scadenza del termine per deliberare il Pef e le tariffe della Tari 2021, fissato per il 30 giugno dall'articolo 30, comma 5, del Dl 41/2021, fervono i lavori degli uffici tributi per individuare le modalità di attribuzione delle riduzioni da finanziare con i nuovi fondi Covid. Sappiamo che le risorse assegnate dall'articolo 6 del Dl 73/2021 hanno un vincolo di destinazione a favore delle utenze non domestiche colpite dalla crisi Covid e non possono essere utilizzate per sconti alle utenze domestiche, a meno che l'ente non decida di utilizzare risorse proprie o avanzo 2020 da quota Tari del fondone o da fondi zona rossa. Permane tuttavia ampia discrezionalità in capo ai Comuni circa le modalità di individuazione delle scontistiche da applicare. Chi si orienta solamente in base alla categoria tariffaria di appartenenza senza chiedere ulteriori requisiti e chi invece fa presentare un'istanza ai soggetti interessati che attesti l'assoggettamento a provvedimenti di chiusura; chi limita la riduzione alla quota variabile e chi invece la estende anche alla quota fissa.

Per tutti, comunque, le agevolazioni concesse in attuazione dell'articolo 6 del Dl 73/2021 attraverso sconti in bolletta, sia che tali "sconti" vengano riconosciuti sin dall'origine oppure vengano riconosciuti in un secondo momento e gestiti attraverso sgravi dell'importo inizialmente previsto, dovranno essere trattati come autorizzazioni di spesa in attuazione dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013. Ciò in quanto, a differenza delle riduzioni cosiddette "tecniche" concesse in base all'articolo 1, commi 652 e seguenti della legge 147/2013, che vengono finanziate all'interno del Pef e poste a carico degli utenti del servizio, le riduzioni Covid trovano copertura in risorse diverse da quelle della Tari (risorse generali di bilancio o fondi Covid) e dovranno essere gestite, in forza di quanto previsto dal comma 660 della legge 147/2013, come autorizzazioni di spesa. Il Comune, quindi, sarà tenuto a iscrivere nel bilancio uno stanziamento necessario a valorizzare tali agevolazioni, il cui impegno sarà regolarizzato in entrata sul capitolo della Tari, al fine di ricostituire il gettito non versato dagli utenti. Pertanto:
a) a livello di variazione di bilancio, dovrà essere previsto:
1) in entrata, alla voce (E.2.01.01.01.001) il contributo ministeriale concesso in base all'articolo 6 del Dl 73/2021.
2) in spesa, alla missione 9, programma 3 – o in alternativa alla missione 01, programma 04 (U.1.04.03.99.999), il capitolo di spesa per le agevolazioni Tari alle utenze non domestiche finanziate con i fondi Covid di cui sopra;
b) a livello gestionale:
1) sarà accertato sul capitolo del contributo ministeriale l'importo di cui all'articolo 6 del Dl 73/2021;
2) verrà assunto impegno di spesa sul capitolo istituito per le agevolazioni Tari, da utilizzare per pagamenti diretti a favore delle utenze, nel caso di gestione delle stesse mediante rimborsi o contribuzioni.
3) coloro che, invece, decidono di attribuire gli sconti in bolletta, dovranno chiudere l'accertamento e l'impegno di cui ai nn. 1) e 2) mediante regolazione contabile sul tesoriere. In tal caso, evidentemente, l'accertamento connesso al gettito ordinario della Tari verrà ridotto del corrispondente importo, per effetto di un emesso inferiore a causa tariffe già ridotte ovvero di sgravi riconosciuti successivamente.

Cattive notizie, invece, per i Comuni che hanno disposto il passaggio a tariffa corrispettiva puntuale. L'Agenzia delle entrate, con risposta n. 402/2021, ha affermato che le somme versate dal Comune al gestore per compensare i minori introiti tariffari nell'ambito degli interventi di sostegno Covid-19, rientrano nella base imponibile dell'operazione che il gestore è tenuto a svolgere (articolo 13 del Dpr 633/1972). Ciò in quanto essa rappresenta un'integrazione-sovvenzione direttamente connessa con il corrispettivo concordato in sede contrattuale con lo stesso Comune. Tale contributo-sostegno deve essere, quindi, fatturato dal gestore in regime di split payment e i Comuni dovranno versare l'Iva all'Erario, finanziabile ovviamente con i fondi Covid. Pertanto, gli enti che dovessero optare per tale soluzione, dovranno iscrivere contabilmente le somme in un capitolo di prestazione di servizi alla missione 09, programma 03, codice U.1.03.02.15.004 relativo al contratto di servizio di gestione dei rifiuti e utilizzando il codice Cig attribuito in fase di gara.

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