Fisco e contabilità

Al via il censimento delle somme impignorabili di Comuni e Province

Obbligo di notificare al tesoriere, ogni sei mesi, una specifica deliberazione adottata dalla giunta

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di Anna Guiducci

Scatta nel mese di giugno l'obbligo di quantificazione delle somme impignorabili giacenti presso le tesorerie di comuni e province. L'articolo 159 del Tuel, che disciplina le esecuzioni nei confronti degli enti locali, stabilisce infatti, al fine di limitare l'efficacia di eventuali azioni esecutive intraprese a carico di Comuni e Province, l'obbligo di notificare al tesoriere, ogni sei mesi, una specifica deliberazione adottata dalla giunta, su proposta del responsabile del servizio finanziario.

Le somme impignorabili
Sono sottratte all'esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente (e dei conseguenti oneri accessori) per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso e di quelle necessarie all' espletamento dei servizi locali indispensabili.
L'articolo 27, comma 13, della legge 448/2001 stabilisce poi che non sono soggette a esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilita' speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli e tale nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. A tutela del vincolo di destinazione non sono inoltre ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 31/12/2012 (articolo 6, comma 5, del Dl 35/2013).

Le condizioni per l'opponibilità della delibera
L'opponibilità a terzi della deliberazione di impignorabilità dei fondi di tesoreria è tuttavia subordinata al rispetto di alcune condizioni. Secondo la Corte costituzionale l'ente conserva infatti il "beneficio" dell'impignorabilità delle somme ex articolo. 159 del Tuel giacenti presso il tesoriere, se sussistono tre condizioni:
1. deve essere stata emessa la delibera semestrale di vincolo, che quantifichi gli importi non soggetti ad esecuzione forzata e, inoltre, il credito vantato dal terzo deve essere estraneo alle finalità per le quali il vincolo è posto;
2. il provvedimento deve essere stato notificato al tesoriere, che rappresenta il soggetto destinatario delle eventuali azioni esecutive, al fine di rendere l'atto opponibile ai terzi;
3. l'ente non deve avere eseguito pagamenti non "preferenziali" cioè estranei alle finalità per le quali il vincolo è posto oppure, se li ha eseguiti, deve aver seguito l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento.

Il rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti
L'esecuzione di mandati "preferenziali" (cioè senza seguire l'ordine cronologico delle fatture), secondo l'orientamento del Giudice costituzionale, determina la perdita del beneficio in capo all'ente locale. Questa regola sembrerebbe tuttavia applicarsi ai mandati di pagamento "liberi", relativi cioè a pagamenti finanziati dalla fiscalità generale dell'ente. In caso di pagamenti "vincolati" non si determinerebbe infatti la decadenza dal beneficio, in quanto, non v'è la necessità di garantire la concorrenza fra i creditori, dovendo (in teoria) essere già accantonate in bilancio le somme vincolate al pagamento (deliberazione n. 157/2018 della sezione regionale controllo, Corte conti per la Campania). Di diverso avviso invece il tribunale amministrativo (Tar Campania-Napoli, Sezione I, sentenza 13 novembre 2013 n. 5077), secondo cui il principio di uguaglianza della ragioni creditorie, affermato dalla Corte costituzionale, dovrebbe essere rispettato all'interno delle due categorie di crediti delineate dal legislatore (quelli ordinari, da un lato, e quelli a protezione qualificata, dall'altro). I vincoli di destinazione possono essere previsti da legge (proventi da codice della strada, proventi da titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni), da trasferimenti finalizzati dello Stato o della Regione o da prestiti principalmente di parte capitale e, talora, di parte corrente. In questo caso, al vincolo di bilancio delle risorse (vincolo di competenza) deve essere associato uno specifico vincolo di cassa, che costituisce garanzia del rispetto delle relative finalità.

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