Fisco e contabilità

Albergatori obbligati al conto giudiziale

di Michele Camilletti ed Elena Masini

In questo periodo molti Comuni sono alle prese con la trasmissione alla magistratura contabile dei conti giudiziali degli agenti contabili, secondo quanto prescritto gli articoli 93 e 233 del Tuel. Tra questi, particolare attenzione richiede l'invio del conto della gestione dell'imposta di soggiorno.

La qualifica dei gestori delle strutture ricettive
Uno degli aspetti più controversi che ha accompagnato questo tributo sin dalla sua nascita riguarda il ruolo del gestore della struttura ricettiva, in quanto le scarne previsioni dell'articolo 4 del Dlgs 23/2011, istitutivo dell'imposta, accompagnate dalla mancata adozione del regolamento ministeriale, hanno dato origine a un cospicuo contenzioso tra enti e strutture ricettive circa gli obblighi e le conseguenti sanzioni in capo a queste ultime per mancato assolvimento. Nel tempo si è consolidato un orientamento che, riconoscendo in colui che alloggia nelle strutture ricettive l'unico soggetto passivo dell'imposta, ha qualificato il gestore come soggetto terzo rispetto all'obbligazione tributaria, con divieto di coinvolgimento né in sostituzione né in solidarietà con esso. Il rapporto di servizio che si instaura tra ente impositore e gestore fa sì che quest'ultimo assuma la veste di agente contabile, il quale incassa un'entrata di competenza del Comune e provvede poi a riversarla a quest'ultimo. Il cosiddetto «maneggio» di denaro pubblico costituisce presupposto necessario e sufficiente per qualificare un soggetto come agente contabile «a denaro», anche in assenza di formale provvedimento autorizzativo da parte dell'ente (cosiddetto agente contabile «di fatto»). Sulla qualifica del gestore sono intervenute le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti che, con la delibera n. 22/2016, hanno definitivamente chiarito che i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano nelle strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale dell'attività svolta.

Le locazioni brevi
In questo contesto, si è inserito l'arti. 4, comma 5-ter, del Dl 50/2017, dedicato alle locazioni brevi, il quale, precisando che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta, sembrerebbe spostare il campo di azione da un rapporto di servizio in cui vi è maneggio di pubblico denaro a un rapporto tributario in cui il gestore maneggia denaro che in realtà è egli stesso tenuto a corrispondere al Comune, con conseguente applicazione della disciplina tributaria ed esclusione dell'obbligo della resa del conto. Dopo una prima interpretazione dell'Ifel che aveva attribuito la qualifica a tutte le tipologie di obbligazioni, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel corso di Telefisco 2018, ha chiarito che la norma riguarda solo le locazioni brevi. Ne consegue che, ad eccezione di queste ultime, il rapporto che intercorre tra il gestore della struttura e l'ente impositore non è di natura tributaria, ma funzionale ad esso. Anche a seguito delle novità introdotte dal Dl 50/2017, è quindi da ritenersi confermato il ruolo di agente contabile del gestore della struttura, come peraltro confermato dalle stesse Sezioni regionali della Corte dei conti.

La resa del conto
Dalla qualifica di agente contabile discende pertanto l'obbligo di resa del conto della gestione, con assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti. Il conto, in base all'articolo 233 del Tuel, redatto secondo il modello n. 21 allegato al Dpr 194/1996, deve essere trasmesso all'ente locale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, con le modalità stabilite dal Regolamento comunale. I conti, che devono essere oggetto di “parificazione”, ovvero del riscontro della corrispondenza tra quanto rendicontato dall'agente contabile e quanto risultante dalle scritture contabili dell'ente, devono essere trasmessi entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, a cura dell'ente, alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, unitamente a tutte le altre informazioni relative alla gestione degli agenti contabile. L'invio, da effettuare telematicamente attraverso il sistema informatico denominato “Sireco”, deve avvenire per singolo conto (non sono ammessi dal sistema invii “massivi”), esclusivamente in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal responsabile della parificazione. Per tale ragione, è preferibile prevedere nel regolamento che l'invio del conto da parte dei gestori debba avvenire con modalità elettroniche. Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione, salvo che la Corte dei conti stessa lo richieda, non deve essere trasmessa, ma deve essere conservata presso gli uffici dell'ente, nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto. Con il deposito del conto, il gestore-agente contabile è costituito in giudizio e l'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni. Ricordiamo inoltre che gli enti sono tenuti a comunicare alla Corte dei conti l'elenco degli agenti contabili tenuti alla resa del conto, al fine di aggiornare la relativa anagrafe. In mancanza di un provvedimento di legittimazione, riteniamo che tale comunicazione possa avvenire anche contestualmente alla trasmissione del conto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©