Anac: l'incarico esterno di supporto al Rup solo in caso di carenza di requisiti tra i dipendenti
Chiarite dall'Anac le modalità tecnico/contabili che le stazioni appaltanti devono rispettare
L' Autorità anticorruzione, con il parere n. 11/2023, chiarisce le modalità tecnico/contabili che le stazioni appaltanti devono rispettare per procedere all'affidamento dell'incarico di supporto al responsabile unico del procedimento.
Il quesito
In dettaglio il quesito risultava finalizzato a conoscere le esatte «modalità di affidamento del servizio di supporto giuridico-legale al Rup, con particolare riguardo alla necessità di procedere ad affidamento dello stesso unitamente alla progettazione, nonché alle modalità di determinazione dell'importo a base d'asta, da effettuarsi sulla base del d.m. 17 giugno 2016 o delle tariffe forensi». Per quanto concerne l'esatta configurazione giuridica dell'affidamento in parola, l'Anac conferma che si tratta di un appalto di servizi che esige «lo svolgimento di prestazioni ontologicamente differenti rispetto all'incarico di progettazione (in tal senso parere Mims n. 814/2021)».
La decisione di procedere con l'appalto in parola – suggerita ed istruita dal Rup al dirigente/responsabile del servizio - deve essere fondata su una meticolosa verifica sull'assenza di professionalità interne. Verifica, il cui esito negativo, legittima l'esternalizzazione.
Di tale epilogo, e quindi dell'esigenza di procedere con l'esternalizzazione delle attività di supporto (e non dell'incarico di Rup), dovrà esserne data contezza nella determina a contrarre (o nella determina di affidamento nel caso di utilizzo dell'atto unico consentito nell'affidamento diretto).
Questa dinamica risulta confermata anche nel nuovo codice dei Contratti ed in particolare nell'allegato I. 2 (dedicato al Rup) che con l'articolo 2, comma 3, prevede che nei casi di assoluta carenza di professionalità interna e di individuazione di un Rup privo dei requisiti richiesti «la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto (…), a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato». Il Rup, quindi, deve sempre essere interno (il nuovo codice consente anche la nomina di un dipendente a tempo determinato).
L'affidamento dell'attività di supporto genera - si legge nel parere - l'obbligazione nei confronti del committente che ha ad «oggetto il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.)». Il soggetto individuato, pertanto, come l'operatore tradizionale è tenuto ad apprestare una specifica organizzazione «con assunzione del rischio, diretta a soddisfare le esigenze dell'ente».
Le prestazioni e il corrispettivo
In relazione all'attività di supporto, prosegue l'Anac, si è in presenza di prestazioni differenti rispetto a quelle relative ai servizi di architettura e di ingegneria che sono soggetti ad una disciplina specifica nel Codice, rispetto agli appalti di servizi in generale. E in questo senso il parere richiama le linee guida n. 1 che disciplinano la procedura aperta per importi pari o superiori ai 100.000 euro da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Per effetto di quanto appena riportato, in caso di supporto al Rup, il calcolo del valore stimato dell'appalto non deve essere condotto sulla base delle tariffe professionali di cui al Dm 17 giugno del 2016 che contiene le «tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016». Tabelle che si riferiscono ad attività tecnico/progettuali differenti dalle attività di supporto. Pertanto, con risposta all'ulteriore quesito sui compensi, il parere evidenzia che, più opportunamente per compensare questo tipo di servizi possono essere utilizzate le «tariffe per professioni legali (d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022)».