Amministratori

Anac: per l'affidamento del servizio a un'azienda speciale sono richiesti gli stessi adempimenti dell'inhouse

Va presentata un'offerta tecnico-economica da sottoporre al vaglio della Pa

immagine non disponibile

di Ciro D'Aries e Alberto Ventura

Nel caso di affidamento diretto di un servizio pubblico a rilevanza economica, l'azienda speciale dovrà presentare un'offerta tecnico-economica per la gestione del servizio sottoposta al vaglio della Pa osservando le disposizioni del Decreto di Riordino (Dlgs 201/2022). Così l'Anac ha risposto, con il parere in funzione consultativa n. 27/2023, al quesito di un Comune che domandava se anche per l'azienda speciale avrebbe dovuto presentare un'offerta tecnico-economica - nel caso di specie la gestione di farmacie comunali e di servizi sociali - in maniera similare a quanto dettato per la disciplina delle società inhouse providing. Sul tema, l'Autority ha ricordato l'inquadramento generale delle aziende speciali in connessione con il dettato normativo vigente, con particolare riguardo al Codice degli Appalti (il Dlgs 50/2016) e il Codice di Riordino dei Servizi pubblici locali di rilevanza economica (Dlgs 201/2022).

L'inquadramento dell'azienda speciale
L'Anac ha bene ricordato come l'azienda speciale - la cui trattazione normativa è legata al mero articolo 114 del Tuel - si pone quale centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dall'ente locale e con autonomia imprenditoriale che riveste, tuttavia, un ruolo strettamente "strumentale" per l'Amministrazione pubblica che persegue tramite essa i propri fini istituzionali insiti nell'erogazione di un servizio pubblico, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza gestionale (Consiglio di Stato, sentenza n. 641/2014). L'azienda speciale, dunque, gode di autonomia (l'articolo 114, comma 1, del Tuel, definisce opportunamente "imprenditoriale"), ma la sua attività è diretta e orientata dall'ente controllante in un rapporto assimilabile a quello che l'ente ha con un proprio organo. É infatti consolidato in giurisprudenza l'orientamento per cui l'azienda speciale, per le caratteristiche, possa essere considerato quale modello di gestione del servizio pubblico più vicino alla completa internalizzazione o autoproduzione del servizio stesso, tale da rendere, per principio, l'azienda speciale un soggetto in house, al pari della società a partecipazione pubblica cosiddetto inhouse, inteso come "longa manus" dell'amministrazione pubblica per la realizzazione di lavori o opere o per l'espletamento di servizi (Consiglio di Stato, sentenza n. 5444/2019). L'affidamento del servizio pubblico a un'azienda speciale configura, pertanto, un cosiddetto affidamento in house.

L'affidamento di servizi pubblici a rilevanza economica e l'azienda speciale
Partendo dall'inquadramento normativo, diventa di facile comprensione che l'affidamento diretto di servizi pubblici a rilevanza economica tramite azienda speciale – così come consentito per effetto dell'articolo 14, lettera d) del Dlgs 201/2022 – condivide alcuni aspetti tipicamente riconosciuti nel caso di affidamenti a società inhouse providing; tale presupposto è sicuramente rintracciabile dal Codice degli Appalti e, in particolare, all'articolo 192, comma 2 che con riferimento ai servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza - certamente rientrano tra questi i servizi pubblici a rilevanza economica - prevede che le stazioni appaltanti effettuino preventivamente la valutazione della congruità economica dell'offerta presentata dai «soggetti in house».
Riferendosi, la norma, non alle sole società bensì genericamente a quei soggetti che rivestono, per rapporti e caratteristiche organizzative con l'ente pubblico, qualifica di soggetti inhouse, ben chiaro è che anche l'affidamento diretto dei servizi in esame a favore di aziende speciali va ricondotto nello schema dell'affidamento inhouse (articolo 5 del Dlgs 50/2016). Pertanto, anche in tal caso, sarà onere dell'azienda speciale interessata presentare un'offerta tecnico-economica per la gestione del servizio pubblico che sarà sottoposta al vaglio dell'Amministrazione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 192, comma 2 del Dlgs 50/2016 e dell'articolo 14, comma 2 del Dlgs 201/2022.

Conclusioni
Le rilevazioni dell'Anac, confermando di fatto l'assimilazione dell'azienda speciale a tutti gli organismi inhouse a prescindere dalla loro forma giuridica, dimostrano che anche per l'azienda speciale vale l'obbligo di presentare, in caso di interesse a gestire un Spl, un'offerta tecnico-economica per la gestione del servizio che verrà poi sottoposta al vaglio della Pa che dovrà valutarne la sussistenza di tutti i requisiti normativi e di mercato per l'eventuale affidamento diretto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©