Urbanistica

Anche gli interventi di riparazione locale rientrano nel sismabonus

Secondo il parere, gli interventi locali ammessi al bonus sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili

di Luca De Stefani

Quando l’articolo 16-bis, comma 1 lettera i) del Tuir (norma su cui si basano il sismabonus e il super sismabonus) prevede che i lavori antisismici debbano essere «eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari» intende che il «progetto unitario» deve essere riferito alla «singola unità strutturale» e «non necessariamente all’intero aggregato edilizio, che tipicamente caratterizza i centri storici».

Sono queste le conclusioni del parere della Commissione di monitoraggio del 13 luglio 2021, n. 4/2021, R.U. 0007035 (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 28 settembre 2021), in sintonia con la risposta delle Entrate del 26 agosto 2021, n. 560 e con quella della Dre Campania 914-395/2021, che integrano, pro-contribuente, l’interpretazione dalla Commissione contenuta nella risposta 6 delle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni del 21 ottobre 2020 (prot. 8047).

Nel recente parere la Commissione ha chiarito che, quando l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir prevede che i lavori antisismici debbano essere «eseguiti sulla base di progetti unitari», intende che il «progetto unitario» sia riferito alla «singola unità strutturale». Il sismabonus (anche super), quindi, può spettare anche per gli «interventi locali di cui al punto 8.4.1» della Norme tecniche per le Costruzioni 2018 (Ntc 2018), approvate con decreto 17 gennaio 2018.

Pertanto, «la messa in atto di interventi locali, se ben realizzati, consente di raggiungere» una riduzione del rischio sismico, senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole unità strutturali in cui occorrerebbe tener conto anche delle interazioni con le unità strutturali adiacenti.

Gli interventi di riparazione o locali, di cui al punto 8.4.1 del Dm 17 gennaio 2018, rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir. Conseguentemente, per la risposta del 28 settembre 2021, n. 630, spetta al professionista incaricato:
O valutare se gli interventi antisismici che si intendono realizzare possiedono i requisiti per essere considerati «interventi di riparazioni o locali»;
O individuare una «unità strutturale» secondo le Ntc 2018 (§ 8.7.l);
O redigere il progetto di intervento «su una porzione di edificio in autonomia rispetto all’edificio considerato nella sua interezza».

Secondo il parere, gli interventi locali ammessi al bonus sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura.

Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono, quindi, certamente da ritenersi ammissibili lavori del tipo di quelli di seguito richiamati:
O interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura;
O interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti);
O interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in calcestruzzo armato contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di calcestruzzo armato contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.

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