Personale

Anche il personale in comando impatta sul calcolo delle capacità assunzionali

Nel computo della spesa complessiva previsto dall'articolo 33 del decreto Crescita

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di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Nel computo della «spesa complessiva per tutto il personale dipendente» previsto dall'articolo 33 del decreto Crescita rientrano anche gli oneri del personale comandato.
È questa l'importante indicazione fornita dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto con deliberazione n. 17/2022/PAR.

Un ente locale veneto, aderente a un consorzio di polizia locale, si è interrogato su quale sia il corretto criterio di quantificazione della spesa per il personale da utilizzare al fine di determinarne l'esatta incidenza rispetto alle entrate correnti nel caso di assegnazione del proprio personale al consorzio, attraverso l'istituto del comando.

Il dubbio nasce dal fatto che la circolare 13 maggio 2020 (interpretativa del decreto interministeriale 17 marzo 2020) circoscriverebbe il concetto di «spesa complessiva per tutto il personale dipendente» alle voci del macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000 («Redditi da lavoro dipendente») e non anche alle voci del macroaggregato 9 («rimborso personale comandato»), relativo alla spesa inerente ai rimborsi e al personale in comando.
Si deve prendere in considerazione solo le voci di bilancio tassativamente elencate nella circolare, quindi senza includere la spesa virtuale del personale comandato, oppure alle predette voci occorre aggiungere sia il macroaggregato 9 sia la spesa virtuale del personale comandato?Per la soluzione del rebus l'ente ha così investito direttamente la magistratura contabile.

I giudici contabili veneti, dopo aver premesso che la circolare 13 maggio 2020 ha natura interpretativa e non vincolante per la funzione consultiva giuscontabile, tracciano, in una fitta maglia di riferimenti normativi e giurisprudenziali, il perimetro in cui è possibile trovare la soluzione alla problematica esposta.In primo luogo, si rileva come con l'inciso «spesa complessiva per tutto il personale dipendente» previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del 17 marzo 2020 (che riprende la formulazione dell'articolo 33 del decreto Crescita) si evidenzia sia la trasversalità degli esborsi finanziati in materia di risorse umane sia la conseguente inclusione di soggetti legati all'ente dal rapporto di servizio: in entrambi i casi rientra il personale in comando.

D'altronde il successivo articolo 2, comma 1, lettera a) del predetto decreto interministeriale utilizzando l'inciso «soggetti a vario titolo utilizzati (…) in strutture e organismi (…) comunque facenti capo all'ente» è ben riconducibile al caso di personale comandato o, in ogni caso, assegnato a strutture consortili.Altro elemento risolutore della questione è contenuto nelle indicazioni fornite dalla sezione delle Autonomie con delibera n. 12/2017/QMIG, laddove, in merito ai rimborsi da comando, aveva precisato che la spesa sostenuta dall'ente cedente deve essere figurativamente considerata come spesa del personale.Più in generale, poi, per qualificare la spesa di personale, occorre far riferimento ai principi generali del bilancio di cui al decreto legislativo 118 del 2011, e in particolare al principio n.18 (prevalenza della sostanza sulla forma).

Dunque, ai fini del calcolo delle capacità assunzionali, nella nozione di «spesa complessiva per tutto il personale dipendente» dovrà farsi rientrare anche quella relativa alle spese del personale in comando.Infine, si legge nella decisone dei giudici, a nulla rileva l'esenzione dai vincoli di spesa del lavoro flessibile del personale comandato (come, peraltro, chiarito dalla sezione delle autonomie con la summenzionata delibera) per l'evidente coordinamento tra le disposizioni normative: con il decreto 17 marzo 2020 la determinazione della spesa di personale ammissibile va effettuata in maniera omnicomprensiva; sulla spesa così determinata potranno operare le richiamate esenzioni rispetto ai vincoli di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, decreto legge 78/2010.

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