Progettazione

Antincendio, dal 9 maggio regole più stringenti per le strutture sanitarie

Pubblicata la nuova Regola tecnica verticale per la sicurezza delle residenze con più di 25 posti letto

di Mariagrazia Barletta

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 85 del 9 aprile e sarà in vigore dal 9 maggio 2021 il decreto interministeriale contenente le nuove norme di prevenzione incendi per le strutture e le residenze sanitarie. La regola tecnica entra a far parte del Codice di prevenzione incendi e si applica in via alternativa al Dm 18 settembre 2002 (aggiornato dal Dm 19 marzo 2015). Si amplia così la sfera d'azione del Codice (Dm 3 agosto 2015, modificato dal Dm 18 ottobre 2019), ora esteso a 45 delle 80 attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Rispetto alla normativa del 2012, diventano più severe le disposizioni (superabili tramite le soluzioni alternative) che riguardano la resistenza al fuoco di strutture esistenti, nonché l'ubicazione e la comunicazione dei depositi con altre funzioni.

Più nel dettaglio, le nuove norme tecniche si possono applicare alle strutture sanitarie nuove ed esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale, a ciclo continuativo o diurno. Sono comprese le residenze sanitarie assistenziali (Rsa). La Rtv si applica alle strutture con più di 25 posti letto, ossia soggette a controllo. Inoltre, un piccolo paragrafo finale è dedicato alle strutture ospedaliere fino a 25 posti letto (comprese le Rsa), per le quali sono definite alcune soluzioni complementari e prescrizioni sostitutive e aggiuntive rispetto a quelle derivanti dalla Regola tecnica orizzontale (Rto). Va ricordato che attualmente le norme tecniche del Codice possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità.

Strutture in regime ambulatoriale
Sempre in alternativa al Dm del 2002, la Rtv è utilizzabile, inoltre, anche per le strutture sanitarie – anche in questo caso nuove o esistenti - per assistenza specialistica in regime ambulatoriale (sono comprese anche quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio) di superficie complessiva superiore a 500 mq. «Per superficie complessiva – viene precisato in una nota dell'allegato tecnico - si considera la superficie lorda della struttura compresa di servizi e depositi funzionali alla struttura sanitaria medesima».
Attività sottosoglia e future norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nessuna prescrizione nella Rtv per le strutture sanitarie sottosoglia che erogano prestazioni in regime ambulatoriale (di superficie fino a 500 mq). Per tali attività oggi il Dm 18 settembre 2002 (titolo IV) rimanda al Dm 10 marzo 1998 che – va ricordato – è destinato ad essere sostituito da tre nuove norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, approdate in Commissione Ue lo scorso 25 febbraio. Dunque, una volta che sarà mandato in soffitta il decreto del 1998, la progettazione e l'esercizio degli ambulatori al di sotto delle soglie di assoggettabilità seguiranno il «mini-codice» se l'attività rientra nella definizione di «luoghi di lavoro a basso rischio di incendio», oppure dovranno conformarsi alle disposizioni della Rto del Codice di prevenzione incendi. Più nel dettaglio, il «mini-codice» conterrà i criteri semplificati per la valutazione del rischio e le misure di prevenzione, protezione e gestionali per i luoghi di lavoro definiti «a basso rischio di incendio». Sempre relativamente alle attività sottosoglia, per le strutture in regime di ricovero ospedaliero o residenziale i contenuti della Rto, come già specificato, andranno letti insieme alle soluzioni aggiuntive o sostitutive della Rtv.

Depositi: misure più severe in relazione al carico di incendio
Riguardo alle strutture esistenti, comparando la nuova normativa con quella attualmente in vigore, si nota un sostanziale abbassamento delle soglie limite per il carico di incendio specifico dei depositi in relazione alla rispettiva superficie, nonché un inasprimento delle relative misure di protezione. Ad esempio, per le strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale, il Dm del 2002 (così come modificato dal Dm 19 marzo 2015) consente la realizzazione di depositi di materiale combustibile, di superficie fino a 10 mq e con carico di incendio specifico non superiore a 1062 MJ/mq, compartimentati e dotati di rivelatore di fumo. Invece, secondo la nuova Rtv, ad esempio, un deposito con carico di incendio specifico compreso tra 450 e 600 MJ/mq, inserito in un edificio che comprende attività ospedaliere (nuove o esistenti) in regime residenziale o di ricovero, seppure di superficie contenuta entro i 10 mq, deve essere ubicato fuori terra o avere accesso diretto da spazio scoperto esterno all'opera da costruzione anche mediante percorso protetto.

Sempre entro i 10 mq, il deposito con carico di incendio specifico compreso nel range 200-450 MJ/mq può comunicare con i reparti per le degenze solo se all'area di stoccaggio è applicato il livello IV di prestazione della misura «controllo dell'incendio» (che prevede sistemi automatici di controllo o estinzione estesi a porzioni di attività). Inoltre, indipendentemente dalla superficie, i depositi con carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/mq vanno posizionati all'esterno delle opere da costruzione contenenti aree destinate alle degenze, ad unità speciali o cure intensive. I depositi di superficie tra i 50 e i 500 mq, compartimentati, possono essere inseriti nell'edificio contenente le degenze, purché il carico di incendio specifico non superi i 600 MJ/mq, le comunicazioni con altri compartimenti siano a prova di fumo e l'accesso al deposito avvenga da spazio scoperto esterno all'opera da costruzione anche mediante percorso protetto.

Reazione al fuoco, classe minima 90 anche per le strutture esistenti
Rispetto al Dm 19 marzo 2015 e relativamente agli edifici esistenti, i requisiti di resistenza al fuoco diventano più severi e si prescrive la classe 90 di resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione per le attività che prevedono il ricovero ospedaliero (a ciclo continuativo o diurno) classificate HD, ossia con quota dei piani compresa tra -15 e 54 metri. In corrispondenza di tali quote, anche per i piani interrati è prevista la classe 90 di resistenza al fuoco. Tali classi minime (va sempre calcolato il carico di incendio specifico di progetto ai fini dell'attribuzione della classe di resistenza al fuoco) sono prescritte sia per gli edifici esistenti che per quelli di nuova costruzione.

Soluzioni alternative o in deroga sempre possibili
Va ricordato che, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio, è sempre possibile far ricorso a specifiche soluzioni progettuali «alternative», ossia a soluzioni prestazionali che si servono dei metodi di progettazione della sicurezza ammessi, nonché al procedimento di deroga.

Profilo di rischio «Rvita» indicato dalla Rtv
La Rtv specifica quali valori di Rischio vita considerare in base alle diverse aree presenti nel compartimento (degenze, aree per prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale, aree a rischio specifico, depositi, etc..). La classificazione non è esaustiva e, «qualora il progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le motivazioni della scelta nei documenti progettuali».

Prescrizioni anche per le aree commerciali
La norma contiene anche prescrizioni per le aree commerciali inserite nelle strutture ospedaliere che erogano prestazioni in regime residenziale o di ricovero. Le aree commerciali non possono superare i 400 mq di superficie lorda. Ogni singola attività commerciale, inoltre, non può avere un carico di incendio specifico superiore a 200 MJ/mq. Si può arrivare a 600 mq solo se le aree commerciali sono inserite in un compartimento distinto e se il resto dell'attività è a prova di fumo. È ammessa arrivare fino a un massimo di 1000 mq se, in più, l'area commerciale è dotata di un sistema automatico di controllo o estinzione dell'incendio esteso ad una porzione dell'attività. In ogni caso, le aree contenenti servizi pertinenti (uffici amministrativi, mense, bar, aree commerciali, spazi per riunioni e convegni, etc..)devono essere di tipo protetto.

Compartimenti a prova di fumo per le degenze
Altro aspetto degno di nota è la prescrizione secondo la quale i compartimenti delle aree destinate al ricovero devono essere a prova di fumo rispetto ai compartimenti destinati alle aree adibite ad unità speciali o cure intensive, e viceversa.

Esodo secondo la Rto
La progettazione del sistema d'esodo avviene seguendo prevalentemente la Rto. Nelle aree adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il paziente è collegato ad apparecchiature salvavita o endoscopiche tali da impedire il suo rapido spostamento, deve essere consentito l'esodo orizzontale progressivo nell'ambito delle stesse aree.

Reti di idranti
Per la progettazione delle reti di idranti a servizio delle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale, e per le Rsa, ai fini dell'applicazione della Uni 10779, vengono fissati i seguenti parametri minimi di progettazione: livello di pericolosità 1 fino a 50 posti letto e 2 se il numero di posti letto è superiore a 50; la protezione esterna è richiesta nelle strutture con più di 50 posti letto. Anche nell'ambito della misura «controllo dell'incendio» i depositi costituiscono un elemento sensibile. Ad esempio, se fanno parte di edifici in cui vi sono anche le degenze o gli ambulatori, i depositi fuori terra, di superficie fino a 50 mq e con carico di incendio specifico compreso tra 450 e 600 MJ/mq, devono prevedere il livello IV di prestazione per la misura «controllo dell'incendio» (deve essere previsto un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio a protezione di ambiti dell'attività). Nelle aree esterne (coperte o scoperte) degli edifici contenenti degenze o ambulatori, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico o scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi, con carico di incendio specifico superiore a 1200 MJ/mq, deve essere prevista la protezione mediante la rete di idranti all'aperto.

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