Fisco e contabilità

Antiriciclaggio, si parte da una preliminare attività di mappatura, valutazione e mitigazione dei rischi

Le Pa devono adottare procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative

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di Corrado Mancini

L'Uif (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) con un comunicato del 31 maggio scorso per la prevenzione dei rischi connessi all'attuazione del Pnrr evidenzia, ai fini della prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal Pnrr, la necessità di valorizzare l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio per consentire la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziate. Sottolinea, inoltre, l'importanza del ruolo attribuito alle Pa che dovranno, anzitutto, individuare un gestore incaricato di vagliare le informazioni disponibili su ciascun intervento rientrante nel piano e di valutare l'eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare all'Uif stessa. Però, con l'ultimo "Quaderno dell'antiriciclaggio", il n. 19 del settembre 2022, evidenzia pure una notevole carenza negli adempimenti antiriciclaggio da parte delle pubbliche amministrazioni.

Per ottemperare agli obblighi antiriciclaggio, le pubbliche amministrazioni devono effettuare una preliminare attività di mappatura, valutazione e mitigazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Sulla base delle linee guida, elaborate dal Comitato di sicurezza finanziaria le Pa devono adottare procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

Nell'adozione di tali procedure devono essere valutate le caratteristiche soggettive, i comportamenti e le attività dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi. In base agli esiti di tale mappatura, gli uffici pubblici devono poi adottare procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative e idonee, da un lato, a gestire e mitigare i rischi cui sono esposti e, dall'altro, ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie sospette da comunicare alla Uif.

Alle pubbliche amministrazioni è richiesto di individuare, con provvedimento formalizzato, un "gestore", quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla Uif.

Ai singoli addetti degli uffici pubblici, che hanno il contatto diretto con l'esterno, compete generalmente il compito di intercettare anomalie nelle operazioni e nei comportamenti riferibili ai soggetti con i quali si relazionano. Tali anomalie e le informazioni acquisite andranno poi comunicate al "gestore" o a una struttura organizzativa all'interno dell'amministrazione, cui spetta il compito di valutare ed eventualmente trasmettere alla Uif le informazioni ricevute.

Le pubbliche amministrazioni si pongono materialmente in condizione di inviare alla Uif le comunicazioni di operazioni sospette tramite l'iscrizione al Portale della Banca d'Italia, Infostat-Uif, ove effettuano anche l'indicazione del "gestore".

Sotto il profilo dei modelli organizzativi, l'Uif auspica l'integrazione tra presidi antiriciclaggio e presidi anticorruzione, con la nomina in qualità di "gestore" del medesimo soggetto che svolge la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La scelta non deve tuttavia indurre a percepire i presidi antiriciclaggio come sovrapponibili a quelli anticorruzione o a considerare l'adempimento dei doveri antiriciclaggio come un portato dell'azione anticorruzione. Questo perché, mentre le misure anticorruzione chiedono agli uffici pubblici di focalizzare l'attenzione al proprio interno, al fine di prevenire possibili abusi a scopo corruttivo, la disciplina antiriciclaggio richiede uno sguardo più ampio: le analisi a fini antiriciclaggio devono essere orientate alla valutazione del rischio dell'operatività dell'utente che entra in relazione con l'ufficio pubblico e riferite a tutte le attività potenzialmente rilevanti, anche a prescindere dall'eventuale ricorrenza episodi di corruzione. Infatti risulta potenzialmente possibile intercettare casistiche di riciclaggio anche in ambiti tradizionalmente non esposti a rischi corruttivi.

Ne deriva che tra i sistemi di prevenzione del riciclaggio e della corruzione sussistono importanti interrelazioni che possono essere valorizzate nell'ottica di massimizzare i vantaggi derivanti dall'applicazione dei relativi presidi, minimizzando al contempo gli oneri organizzativi e gli adempimenti a carico degli uffici pubblici.

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