Appalti

Legittima la revoca dell'aggiudicazione provvisoria per concreti motivi di interesse pubblico

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di Giovanni F. Nicodemo

Il provvedimento di revoca che ha ad oggetto un atto endo-procedimentale, quale l’aggiudicazione provvisoria della gara, cioè un atto ad effetti non stabilizzati inidoneo a determinare un affidamento qualificato neppure in capo all’aggiudicatario provvisorio, rientrando nel potere discrezionale dell’Amministrazione, prescinde, dall’applicazione dell’articolo 21 quinquies della legge n. 241/1990, pur richiedendosi la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza dell’8 giugno 2020 n. 3619.

Il caso
Il caso si riferisce ad una gara per la concessione per novant’anni del diritto di superficie per la realizzazione di parcheggi pertinenziali.
L’Amministrazione però prima di disporre l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento cambia idea, e, quindi, sul presupposto di non voler più destinare la zona in questione alla realizzazione di parcheggi revoca l’intera procedura.
Contro il provvedimento di autotutela insorge una delle imprese concorrenti contestando il difetto di motivazione ed istruttoria dei provvedimenti impugnati.
Ma il Giudice territoriale prima e il Consiglio di Stato dopo hanno respinto il ricorso ritenendo legittime e motivate le determinazioni sulla diversa localizzazione dei parcheggi.

La decisione
La decisione del Consiglio di Stato muove dall’assunto che la Pa ha tutto il diritto di operare una differente valutazione dell’interesse pubblico alla luce di circostanze sopravvenute e di conseguenza di agire senza che ciò possa incidere su un legittimo affidamento di un soggetto partecipante alla proceduta di gara.
Inoltre, con riferimento alla posizione soggettiva dei concorrenti, per il Giudice amministrativo la natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili, tipica dell’aggiudicazione provvisoria, spiega la non tutelabilità processuale di quest’ultimi ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
Pertanto, ad avviso del Consiglio di Stato, la sua revoca (ovvero, la sua mancata conferma) non è infatti qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, tale cioè da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario, dal momento che l'aggiudicazione provvisoria non è l'atto conclusivo del procedimento.
I Giudici di Palazzo Spada quindi confermano il principio per cui, se la decisione di non giungere alla naturale conclusione della gara interviene nella fase dell'aggiudicazione provvisoria – fase nella quale non si è determinato alcun affidamento qualificato neppure in capo all'aggiudicatario provvisorio (titolare, al più, di una mera aspettativa di fatto) – del pari non sorge alcun obbligo in capo alla stazione appaltante di procedere alla notifiche degli avvisi di avvio del procedimento, né all'aggiudicatario provvisorio né a terzi (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione V, 18 luglio 2012, n. 4189).

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