Personale

Aran, i risparmi della retribuzione di posizione possono finanziare il risultato

Necessario valutare attentamente la presenza di eventuali somme destinate a remunerare gli incarichi ad interim.

immagine non disponibile

di Gianluca Bertagna

Le amministrazioni locali possono decidere di destinare eventuali risparmi provenienti dallo stanziamento delle somme per le posizioni organizzative a incrementare la retribuzione di risultato del medesimo anno. È questa la conclusione a cui giunge l'Aran con l'orientamento applicativo CFL 123 dell'Agenzia.

Il contratto 21 maggio 2018 ha rivoluzionato il modo della quantificazione dell'importo complessivo da destinare a retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa. Mentre in precedenza l'importo era calcolato rispetto a una percentuale - genericamente del 25% - della retribuzione di posizione in godimento della singola posizione organizzativa, la nuova disciplina (articolo 15, comma 4, del contratto del 21 maggio 2018), analogamente a quanto avviene per la retribuzione di risultato della dirigenza, prevede per il finanziamento della retribuzione di risultato una quota non inferiore al 15% del complessivo ammontare delle risorse finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite.

In sintesi: gli enti stanziano a bilancio una somma da destinare alle retribuzioni accessorie delle posizioni organizzative e almeno il 15% di queste deve essere destinato a retribuzione di risultato.

Cosa accade però a fine anno se, ad esempio, non si utilizzano tutte le somme destinate a retribuzione di posizione? Gli enti possono "spostare" quelle economie a incrementare la retribuzione di risultato nel medesimo anno e oltre il 15% fissato?

L'Aran dà risposta positiva affermando che non sembrano sussistere impedimenti a che la percentuale minima del 15% prevista dal contratto possa essere implementata, con riferimento a un anno, con le risorse già finalizzate al finanziamento della retribuzione di posizione in quel medesimo anno le quali, a consuntivo, risultino non essere state effettivamente utilizzate.

Nel parere viene però ricordato che prima di procedere con questa operazione è necessario valutare attentamente la presenza di eventuali somme destinate a remunerare gli incarichi ad interim.

Quella proposta dall'Aran è però solo una scelta; il parere si conclude infatti con un'ulteriore precisazione: «Ove tale percorso non sia ritenuto conforme agli interessi dell'ente, questo potrebbe anche decidere di non ricorrervi, considerando le risorse comunque non utilizzate in sede di erogazione della retribuzione di risultato di un determinato anno come mere economie di spesa». Insomma, quanto sopra non costituisce un "diritto" in capo alle posizioni organizzative, ma una mera possibilità offerta dal contratto e valutata, nonché decisa, da parte dell'amministrazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©