Fisco e contabilità

Armonizzazione, con le nuove regole stato patrimoniale in cinque sezioni

Riscritte completamente le regole di rappresentazione del patrimonio netto degli enti locali

di Corrado Mancini

Il tredicesimo correttivo dell'armonizzazione contabile approvato dalla Commissione Arconet e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2021, n. 221, riscrive completamente le regole di rappresentazione del patrimonio netto dello stato patrimoniale degli enti locali. La struttura espositiva risulta modificata al punto da non poterne consentire il raffronto con l'anno precedente. Infatti viene disposto che: "…è elaborato lo stato patrimoniale 2021 aggiornato al nuovo schema ai fini del rendiconto 2021, attribuendo "0" a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce "Totale Patrimonio netto (A)" cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020".

Il patrimonio netto, a partire dal rendiconto 2021, sarà infatti articolato in cinque sezioni: fondo di dotazione; riserve; risultato economico dell'esercizio; risultati economici di esercizi precedenti; riserve negative per beni indisponibili (nuova voce).All'interno della voce "riserve" è iscritta anche la riserva per "permessi di costruire" la cui composizione risulta modificata in maniera importate. In essa non confluiranno più i proventi da permessi di costruire di competenza dell'esercizio che abbiano finanziato investimenti, escludendo quindi la quota degli stessi che è stata destinata al finanziamento delle spese correnti. Ma, si dovrà procedere con un'ulteriore decurtazione costituita della quota degli stessi destinata a finanziare opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile che confluirà nella voce "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali".

La riserva per permessi di costruire se non è stata utilizzate per la copertura di perdite o per la costituzione di riserve indisponibili, è ridotta a seguito dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale delle opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile finanziate dai permessi di costruire e della costituzione delle relative "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali".

La prima adozione dell'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, come disposto dal tredicesimo correttivo, è effettuata in occasione del rendiconto 2021. Di conseguenza al termine delle consuete scritture di assestamento e chiusura dell'esercizio 2021 effettuate continuando a far riferimento al piano dei conti adottato nel corso dell'esercizio 2021, dopo avere predisposto lo stato patrimoniale 2021 con il vecchio schema (che costituisce solo un documento di lavoro) ed effettuate le necessarie verifiche, una delle varie operazioni contabili necessarie a garantire il corretto passaggio fra la precedente rappresentazione del patrimonio netto e la nuova, sarà la verifica della corretta registrazione delle "riserve da permessi di costruire", che non dovranno comprendere i permessi di costruire che hanno finanziato le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, da iscrivere tra le "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali".

A tale proposito da più parti ci si sta interrogando se sia necessario ricostruire l'intera formazione della riserva per permessi di costruire, andando a verificare negli anni trascorsi quale è stata la parte della stessa che ha finanziato la realizzazione di opere di urbanizzazione demaniali o del patrimonio indisponibile al fine di allocare tale importo nella specifica riserva o se la verifica si possa limitare a quanto successo nel corso dell'esercizio 2021.

Data la mole di lavoro che questo comporta la domanda è legittima in quanto, in questo senso, sia il correttivo che gli esempi non sono chiari e questi ultimi sembrano far riferimento al solo esercizio 2021. È pur vero che la disposizione del correttivo che afferma: "il nuovo principio contabile non è applicato retroattivamente a fini comparativi…" sembra limitare la non retroattività solo alla comparazione delle voci del patrimonio, ma data la ancora scarsa attenzione che viene posta negli enti locali alla redazione della contabilità economico patrimoniale tanto sforzo probabilmente non vale la candela.Corrado Mancini

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©