I temi di NT+L'ufficio del personale

Assunzioni, concorsi, procedimenti disciplinari e compensi

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Limiti per i Comuni nelle assunzioni di personale cessato

La Corte dei conti della Puglia con la deliberazione n. 136/2023/PAR – dopo un’accurata ricostruzione del quadro normativo, interpretativo e giurisprudenziale in tema di facoltà assunzionali degli enti locali – ha così formulato le proprie conclusioni in merito alla possibilità di sostituzione di un dipendente cessato nell’anno. «Posto che la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, un comune c.d. virtuoso (ex art. 4, comma 2, del d.m. 17.3.2020), che intenda procedere – oltre all’assunzione di un’unità programmata nel piano triennale dei fabbisogni del personale (confluito nel PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione, per effetto dell’art. 6 del d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6.8.2021, n. 113, e del connesso d.m. 30.6.2022, n. 132) – alla sostituzione del personale cessato in corso d’anno (per dimissioni o mobilità), è tenuto a verificare il rispetto del principio della sostenibilità finanziaria della spesa per il personale, misurata attraverso i valori soglia definiti dal d.m. 17.3.2020 in attuazione dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019».

Nomina della commissione di concorso e possibile ricorso

Le disposizioni sul rispetto della parità di genere nella composizione delle commissioni di concorso sono poste a garanzia non dei candidati, ma di coloro che hanno i titoli per essere nominati commissari; solo questi ultimi sono perciò legittimati a dolersi della violazione delle stesse che li priva della possibilità di accedere all’incarico. La mancanza, pertanto, di componenti femminili in seno ad una commissione esaminatrice non esplica ex se effetti vizianti delle operazioni concorsuali, potendo rilevare solo in presenza di documentati elementi rivelatori di una condotta discriminatoria serbata in danno di una concorrente di sesso femminile. L’omessa pubblicazione dei curricula dei commissari non è ragione sufficiente ad invalidare la procedura concorsuale, trattandosi di mera irregolarità, in assenza della dimostrazione – certamente non preclusa ai candidati ricorrenti, che possono accedere agli atti di nomina dei componenti, al fine di articolare tale censura in modo puntuale – della mancanza dei requisiti di professionalità previsti dalle norme regolatrici del concorso. È questo quanto affermato dal Tar Lazio-Roma, sezione IV-ter, nella sentenza 23 ottobre 2023 n. 15669.

La terzietà dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari

La Corte di cassazione, sezione Lavoro, nella sentenza 24 ottobre 2023 n. 29461 ha ricordato che

«il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell’ufficio dei procedimenti, postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, sicché lo stesso non va confuso con la imparzialità dell’organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare. Il giudizio disciplinare, infatti, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto che, in quanto tale, non può certo essere imparziale, nel senso di essere assolutamente estraneo alle due tesi che si pongono a confronto». Ne consegue che la semplice partecipazione al procedimento disciplinare di persona che il ricorrente sostiene essere stata con lui in rapporti di grave inimicizia non determina la violazione del principio di terzietà quale esso deve essere correttamente inteso nel procedimento disciplinare a carico dei lavoratori del pubblico impiego contrattualizzato.

Compensi per il passaggio di dipendenti articolo 31 del Dlgs 165/2001

Il passaggio di dipendenti ad altro ente di nuova creazione (cui, ad esempio, siano attribuite competenze in precedenza riservate al primo di appartenenza) integra un passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività che il legislatore ha disciplinato con l’articolo 31 del Dlgs 165/2001. A tale personale, anche quando abbia volontariamente aderito alla proposta di trasferimento, non spetta alcun emolumento accessorio a titolo di trasferta (articolo 41 CCNL 14 settembre 2000, ora articolo 57 CCNL 16 novembre 2022) o di trasferimento (articolo 42 CCNL 14 settembre 2000) e una eventuale clausola inserita in un accordo con le organizzazioni sindacali che preveda una specifica “indennità” a tal proposito è da ritenersi nulla. Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Corte di cassazione, sezione Lavoro, nella sentenza 23 ottobre 2023 n. 29341.