Aumento delle indennità agli amministratori degli enti locali per gli anni 2022-2023, dubbi e chiarimenti sui contributi a copertura
A decorrere dal 1° gennaio 2023 si applica la seconda quota pari al 68 per cento di quella a regime
A decorrere dal 1° gennaio 2023 si applica la seconda quota di aumento delle indennità agli amministratori degli enti locali, pari al 68 per cento di quella a regime. L'articolo 1, commi 583 e seguenti della legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha previsto, infatti, l'adeguamento delle indennità dei sindaci e degli amministratori locali a regime dal 2024, anticipando il 45 % dell'aumento dall'anno 2022 e il 68% dal 2023. Le indennità di funzione del vicesindaco, degli assessori e dei presidenti dei consigli comunali sono determinate in proporzione all'indennità del sindaco.
A copertura di tali aumenti, la legge ha stanziato uno specifico fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni per il 2023 e 220 milioni a decorrere dal 2024, già ripartito con Dm Interno 30 maggio 2022. I contributi eventualmente non utilizzati nell'esercizio finanziario dovranno essere riversati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Con l'articolo 1, comma 20-ter, del Dl 198/2022 si è stabilito che: «fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità». A seguito di tale norma e dei chiarimenti forniti dal ministero dell'Interno, solo i municipi che non hanno effettivamente utilizzato, in tutto o in parte, le risorse assegnate, dovranno procedere alla restituzione. Rientrano in tale fattispecie gli enti che non hanno corrisposto, in caso di rinuncia, alcuna indennità ai propri amministratori, così come i comuni che hanno riconosciuto indennità ridotte al 50% agli amministratori lavoratori dipendenti non in aspettativa.
Per l'anno 2022 la certificazione, da effettuare tramite la procedura TBEL del ministero dell'Interno, dovrà essere spedita entro il 15 maggio 2023.
I dubbi più ricorrenti sono quelli degli enti di minori dimensioni, nei quali non è prevista la figura del Presidente del Consiglio e, quindi, tale funzione viene svolta dal sindaco. Per quest'ultimo, l'importo dell'indennità, previsto dal Dm, costituisce il valore massimo riconoscibile ed è comprensivo di ogni altra funzione attribuibile al medesimo. Non è, pertanto, possibile riconoscere al sindaco, in aggiunta alla propria indennità, ulteriori compensi per l'espletamento delle funzioni di presidente del consiglio. Gli enti, nei quali la figura di quest'ultimo non è prevista, devono restituire la quota di contributo ricevuta per l'indennità al presidente del consiglio.
Non c'è possibilità di sanare per i Comuni che nel 2022 non hanno attribuito l'incremento dell'indennità o per quelli in cui gli amministratori hanno rinunciato, attribuendo ora l'aumento dell'indennità per il 2022. Anche in questo caso il contributo ricevuto dovrà, dunque, essere restituito.
Questi enti possono invece adottare, entro il termine dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, deliberazione della giunta comunale per definire le indennità spettanti per l'annualità 2023, richiamando anche l'assegnazione del contributo statale.
Infine, è utile rimarcare che, in caso di riduzione o rinuncia parziale, la deroga all'utilizzo del contributo, prevista dal richiamato articolo 1, comma 20-ter, del Dl 198/2022, vale solo fino all'annualità 2023, per cui - salvo proroghe - a decorrere dal 2024 (anno in cui gli incrementi andranno a regime), gli enti dovranno coprire fino all'importo base spettante prima degli incrementi, con risorse proprie del bilancio, riservando al contributo solo il finanziamento dell'effettivo aumento, nella misura del 100% degli importi previsti dal Dm 30 maggio 2022.