Amministratori

Autorizzazione paesaggistica, il ritardo della sovrintendenza svincola l'autorità competente al rilascio del titolo

Il parere negativo reso fuori dai termini non è più vincolante e l'ente ha l'obbligo di valutarlo autonomamente

immagine non disponibile

di Pietro Verna

Il parere negativo reso dalla sovrintendenza oltre il limite di quarantacinque giorni previsto dall'articolo 146, comma 8, del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per il rilascio dell' autorizzazione paesaggistica non è più vincolate. Il che implica che l'autorità competente (Regione/Ente delegato) al rilascio del titolo ha il dovere di valutarlo autonomamente e motivatamente, in relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso concreto, pena l'illegittimità del provvedimento finale.

Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza n. 8104/2020 accogliendo il ricorso proposto contro il provvedimento con il quale la Regione Lazio ha negato il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica relativa a un progetto di «completamento di una vasca a uso natatorio», sulla base del parere negativo tardivo della soprintendenza parco archeologico Appia antica.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo che sarebbe stato illegittimo perché adottato sulla base dell'erroneo presupposto che il parere tardivo fosse vincolante e per il fatto che quest'ultimo era sopraggiunto quando si sarebbe formato il silenzio assenso previsto dall'articolo 17-bis della legge 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» dal momento che l'amministrazione regionale, nel formulare la richiesta di parere alla soprintendenza, si era espressa favorevolmente.

Argomentazioni che non hanno colto nel segno. La sentenza ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale in tema di autorizzazione paesaggistica secondo cui:

• l'istituto del silenzio-assenso riguarda esclusivamente «la concertazione interistituzionale tra pubbliche amministrazioni, con esclusione dei casi in cui la parte in senso sostanziale del rapporto amministrativo sia un soggetto privato (reale beneficiario dell'atto) e non una pubblica amministrazione (che interviene a mo' di " agente" del privato tramite il Suap o il Sue» (Consiglio di Stato, commissione speciale, parere n. 1640/2016 e nota n. 21892/2016 dell'ufficio legislativo del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo);

• l'omesso rispetto del termine previsto dall'articolo 146 del Dlgs 42/2004 non rende illegittimo il parere tardivo ma comporta che il provvedimento conclusivo del procedimento debba far riferimento motivato al parere espresso dalla soprintendenza, organo a cui fa capo il potere di cogestione del vincolo «nell'ottica di una difesa estrema del paesaggio» (Consiglio di Stato n. 2262/2017; Consiglio di Stato n. 5844/2015). In altri termini, il parere tardivo negativo della soprintendenza è un «mero dato istruttorio», tant'è che l'autorità competente, ha l'obbligo di fornire la propria valutazione (Tar campania, n. 2267/2015; Consiglio di Stato, n. 2136/2015; Tar Campania, n. 474/2015; Tar Lazio n. 501/2015 e, da ultimo, Tar Campania n. 5317/2018 secondo cui l'autorità competente che intenda negare il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non può limitarsi a richiamare pedissequamente il parere della soprintendenza, senza motivare in modo specifico le ragioni del diniego).

Il che non è avvenuto: a fronte di una istanza di rinnovo di autorizzazione paesaggistica presentata al fine di conseguire una sanatoria la Regione Lazio «si è limitata a recepire il parere della Soprintendenza […] senza valutare con autonomia [il] precedente parere favorevole che quell'ente aveva espresso sul progetto». Ragion per cui l'amministrazione regionale «provvederà a riesaminare la fattispecie adottando un autonomo atto di autorizzazione o di diniego […] ove non concordi con quanto rappresentato dal parco archeologico».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©