Autovelox: nel 2019 l'Anutel scrisse ai Prefetti, ora il sigillo della Cassazione sull'illegittimità di taratura e gestione affidata ai privati
Nel novembre 2019, l'Anutel ha richiamato l'attenzione sulla presenza sempre più massiccia di misuratori elettronici per il controllo della velocità, scrivendo alle Prefetture di tutta Italia e segnalando ingerenze nell'attività riservata al soggetto pubblico, per il tramite di privatizzazioni non ammesse.
Alla base della preoccupazione il ruolo svolto dai privati e le loro remunerazioni, con la previsione di un canone fisso e di una percentuale rapportata alle contravvenzioni emesse, che rischiava di tramutare la finalità del controllo della velocità a tutela dell'incolumità pubblica, da preventiva a repressiva o peggio in strumento di lucro del privato.
Pertanto, sono stati attenzionati i bandi, affinché l'obbligo del corrispettivo fosse commisurato al costo delle operazioni effettuate o in funzione del tempo di utilizzo delle apparecchiature, e non fosse riferito a percentuali rapportate alle sanzioni eventualmente riscosse.
Ebbene i cosiddetti bandi a percentuale sono illegittimi e si pongono in contrasto con la legge 120/2010, nonché con la circolare del ministero dell'Interno del 14 agosto 2009, formulata proprio al fine di precisare la portata dell'articolo 61 della stessa legge.
I giudici della Suprema Corte hanno chiarito, inoltre, che il costo dell'accertamento è quantificabile a prescindere dal tipo di infrazione accertata.
Dunque, il parametro dell'entità della sanzione quale modalità di determinazione del corrispettivo come base di appalto, connesso con l'utilizzazione delle apparecchiature strumentali, è incompatibile con i principi generali della disciplina contabile pubblica in materia di spese di accertamento (Cassazione sentenza n. 10620/2010, IV sezione penale).
Quindi nel noleggio a canone fisso, non possono trovare spazio né percentuali, né diverse forme contrattuali, che determinino anche indirettamente maggiorazioni economiche in favore di società private.
Le attività affidate ai privati, sono comunque consentite se limitate ai soli servizi sussidiari all'accertamento, che non possono certo riguardare la convalida delle immagini prodotte dall'apparecchiatura o la sua taratura, né la sottoscrizione di verbali di accertamento, così come è preclusa ogni altra operazione, che concorra alla formazione dei predetti atti.
A questo fine è stato sollecitato un controllo di legalità da parte dell'Anutel, per scongiurare ipotesi di contrasto al dettato normativo, con sanzioni illegittime nei confronti di ignari cittadini e aggravio di costi per i Comuni chiamati alle restituzioni.
La Cassazione con l'ordinanza n. 1410/2021, ha rilanciato il già consolidato orientamento giurisprudenziale, ritenendo legittimo il verbale di accertamento dell'infrazione di velocità, solo in costanza delle predette condizioni:
• la singola apparecchiatura di rilevazione della velocità stradale deve essere sottoposta a regolare verifica periodica di funzionalità e taratura;
• la verifica di regolarità non può essere demandata al soggetto privato installatore dell'apparecchiatura;
• la taratura deve essere certificata a mezzo di preposto ente verificatore, non essendo consentita la dimostrazione o attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità;
• all'attestazione, è tenuta la pubblica amministrazione, in ordine alla certificazione sulla funzionalità e corretta taratura della strumentazione utilizzata per il rilevamento della velocità;
• l'accertamento e la contestazione dell'infrazione al codice della strada richiede sempre l'intervento della polizia locale, che non può, limitarsi impropriamente a validare successivamente i dati forniti dal terzo;
In conclusione, l'intervento degli organi di polizia locale nell'espletamento del procedimento pubblicistico di accertamento e contestazione dell'infrazione, è sempre necessario e non può in assoluto essere oggetto di privatizzazione, nei confronti delle società noleggiatrici delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità.
Dunque, la certificazione offerta dalla società di noleggio degli strumenti di rivelamento della velocità, non è idonea a dimostrarne la taratura, travolgendo irrimediabilmente la legittimità del verbale di contestazione dell'eccesso di velocità, con conseguente annullamento delle sanzioni.
(*) Presidente Anutel
(**) Avvocato tributarista
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