Fisco e contabilità

Bilancio consolidato in arrivo ma non per tutti gli enti locali

I piccoli Comuni si interrogano sulla necessità di rinnovare la decisione di non predisporlo

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di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

La nuova scadenza del 30 novembre per l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2019 è alle porte e i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che lo scorso anno si sono avvalsi della facoltà di non predisporre bilancio consolidato si interrogano sulla necessità di tornare in consiglio comunale per rinnovare la decisione.

L'articolo 233-bis del Tuel, come modificato dall'articolo 1, comma 831, della legge 145/2018, dallo scorso anno ha infatti concesso ai piccoli Comuni la possibilità di non adottare il principio contabile allegato 4/4 relativo al consolidamento dei conti con i soggetti partecipati. La decisione doveva essere assunta lo scorso anno dal consiglio dell'ente e la relativa delibera trasmessa alla Bdap, per assolvere gli obblighi informativo-contabili nazionali.

Il dubbio che gli enti si pongono ora è se occorra tornare in consiglio per deliberare nuovamente la decisione di non redigere il bilancio consolidato. La risposta può essere trovata all'interno dell'atto approvato lo scorso anno. Se nella delibera era espressamente scritto che la decisione di non consolidare si applicava a partire dall'esercizio 2018 e successivi, nulla dovranno fare quest'anno gli enti. Se invece la delibera si limitava a sfruttare tale facoltà per il solo esercizio 2018, appare evidente come sia necessario tornare in consiglio per rinnovare tale decisione, quale alternativa all'obbligo di consolidare i conti.

Ma quale valutazione dovrebbero effettuare i piccoli enti per poter assumere questa decisione? La risposta non può che essere riassunta in un unico concetto, che attiene alla reale utilità del documento. Lo sforzo che l'ente dovrebbe sostenere per produrre questo documento, infatti, non può che essere direttamente proporzionale al risultato finale, rappresentato dall'elaborazione di dati che rappresentino in maniera veritiera e corretta la propria situazione patrimoniale e finanziaria, nonchè il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica, di cui la stessa amministrazione fa parte in qualità di capogruppo.

Uno degli aspetti più qualificanti del procedimento di consolidamento è insito nella procedura stessa e in particolare nella fase di parificazione dei crediti e debiti tra ente e partecipata che, come noto, deve avvenire a cura dei rispettivi organi di revisione. La procedura di consolidamento, infatti, obbliga gli enti ad organizzare il lavoro di raccolta dei dati e di allineare, per quanto possibile, le modalità di contabilizzazione reciproca. Il piccolo ente, se possiede partecipazioni di modesta entità, non potrà certamente incidere sulla gestione della contabilità delle proprie società, ma può comunque tentare di evitare la formazione di debiti che non presentino la necessaria copertura finanziaria o di crediti che non saranno mai registrati né tantomeno riscossi.

D'altro canto, è ormai noto che i risultati delle procedure di consolidamento vengono assolutamente ignorate dagli operatori e dagli amministratori locali, in quanto non sono in grado di fornire (o di leggere) informazioni comprensibili e utili alla gestione, per cui tali documenti sono ancora troppo caratterizzati da un «utilizzo quasi scolastico e fin troppo sperimentale di tale rendicontazione».

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