Urbanistica

Canne fumarie, per l'installazione serve la Scia

Il Tar Lazio conferma la sanzione di 25mila euro a carico di un condominio che aveva proceduto senza titolo

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di Davide Madeddu

Per l'installazione di una nuova canna fumaria è necessaria la denuncia di inizio attività. Con questa motivazione il Tar del Lazio, con la sentenza n. 3214/2023 ha respinto il ricorso di un condominio cui era stata comminata una sanzione di 25 mila euro perché nell'edificio erano stati eseguiti diversi lavori di sistemazione e risanamento conservativo, compresa l'installazione di una nuova canna fumaria collegata all'impianto di riscaldamento. Il ricorso al Tar parte quando dal municipio IX di Roma Capitale viene emanata una determinazione con cui viene comminata la sanzione pecuniaria 25.000,00 «per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo in assenza di titolo, nonché del verbale di accertamento».

Il condominio ricorre e impugna la determinazione. Nell'edificio è stato eseguito un intervento di restauro e risanamento conservativo consistente nella collocazione di una nuova canna fumaria a servizio della centrale termica in aderenza alla facciata prospiciente il giardino interno del fabbricato e sovrapposta alla canna in eternit esistente probabilmente dismessa «senza aver presentato una segnalazione certificata inizio attività».

Nel ricorso il condominio lamenta che «la determinazione impugnata, contrariamente a quanto affermato da Roma Capitale non sarebbe stata preceduta da alcun atto prodromico o di avvio del procedimento, con la conseguenza che sarebbe stata radicalmente negata al condominio la possibilità di accedere alla procedura in sanatoria» e inoltre che «l'atto sarebbe, inoltre, viziato per carenza assoluta di motivazione, attesa l'assenza di qualsiasi elemento essenziale necessario per verificare la congruità della sanzione comminata». Non solo, i ricorrenti evidenziano che «trattandosi dell'installazione di una canna fumaria a servizio di un impianto tecnologico preesistente, la disciplina da applicarsi al caso concreto sarebbe quella degli interventi di manutenzione ordinaria totalmente liberi o quella propria dell'attività edilizia libera previa comunicazione dell'inizio dei lavori asseverata (Cila) e non già l'art. 37 delDpr n. 380/2001 richiamato (in tesi erroneamente) dall'amministrazione comunale».

Per il collegio «per i lavori eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività, venendo in rilievo una struttura che - pur indubbiamente non alterando la volumetria complessiva degli edifici e non comportando mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico - appare necessaria per realizzare ed integrare i servizi tecnologici a servizio dell'edificio nonché ad assicurarne la funzionalità, attraverso il ripristino e il rinnovo dei relativi impianti, in quanto tale "realizzabil(e) mediante la segnalazione certificata di inizio di attività». Ricorso respinto.

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