Appalti

Cantieri in ritardo, l'importo delle penali deve tenere conto anche delle varianti

Porta Pia: anticipazione prezzo dovuta anche in caso di difficoltà finanziarie dell'ente

di Mauro Salerno

L'importo delle penali da applicare all'impresa che consegna i lavori in ritardo deve tenere conto anche delle varianti approvate in corso d'opera. Mentre l'anticipazione del 20% del prezzo dovuta all'appaltatore al momento del via ai lavori è sempre dovuta e il suo importo non può essere influenzato dalle eventuali difficoltà finanziarie della stazione appaltante. Sono le due importanti precisazioni che arrivano dal servizio tecnico del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

I chiarimenti sono contenuti all'interno di due pareri rilasciati dal Mims in risposta ai quesiti inviati dalle amministrazioni.

Calcolo delle penali sui ritardi
Il primo parere si concentra sul calcolo dell'importo delle penali giornaliere per ritardato adempimento che il codice appalti (art. 113-bis, comma 4) impone di applicare in un range compreso tra lo 0,3 e l'uno per mille «dell'ammontare netto contrattuale». La domanda

rivolta ai tecnici di Porta Pia riguarda l'eventualità (piuttosto frequente) dell'approvazioni di varianti in corso d'opera. In questo caso la penale va «sempre e comunque calcolata in relazione all'importo netto contrattuale» oppure l'importo deve essere «rideterminato a seguito dell'approvazione delle varianti in aumento e/o in diminuzione?». La risposta del ministero non lascia spazio ai dubbi. «Ammontare è concetto che si può riportare a quello di somma - si legge nel parere - . Pertanto l'importo da prendere in considerazione è quello risultante dopo la somma (algebrica) di eventuali varianti o modificazioni».

L'anticipo del prezzo è un pagamento dovuto

L'anticipazione del 20% dell'importo dell'appalto, sia per i lavori che per forniture e servizi, è «un pagamento dovuto». Per questo «non è necessario che l'anticipazione venga formalmente richiesta, costituendo un vero e proprio diritto soggettivo dell'appaltatore che attiene alla fase di esecuzione del contratto». «Tuttavia - si legge sempre nella risposta al quesito - per l'effettiva corresponsione occorre comunque la collaborazione dell'appaltatore, il quale resta tenuto a prestare la garanzia richiesta ed in mancanza della quale l'anticipazione non potrà essere concretamente erogata: condizioni necessarie per l'anticipazione sono, infatti, la stipula del contratto, l'avvio dell'esecuzione e il rilascio di apposita garanzia, bancaria o assicurativa». Una volta prestata la garanzia l'anticipazione è dunque dovuta perlomeno nella percentuale del 20% dell'importo dell'appalto. Mentre resta una facoltà dell'amministrazione la possibilità di aumentarla fino al 30% come previsto dal decreto Rilancio.

L'anticipazione erogata «viene recuperata mediante compensazione sui pagamenti successivi fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione. Sul punto il Mims suggerisce « di prevedere nel dettaglio la misura di recupero e l'arco temporale in rapporto a quanto riportato nelle modalità di fatturazione. Infatti in ciascuna fattura l'appaltatore è tenuto ad evidenziare, in riduzione dell'imponibile, l'importo dell'anticipazione da recuperare, in modo da consentire la graduale ed automatica diminuzione dell'importo della garanzia nel corso di esecuzione delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione».

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