Caos fra passività pregresse e debiti fuori bilancio
La Sezione regionale della Corte dei conti per la Sardegna fa chiarezza sulla distinzione
La Sezione regionale della Corte dei conti per la Sardegna con la deliberazione n. 33/2021 fa chiarezza sulla distinzione fra passività pregresse e debiti fuori bilancio.
La distinzione tra il concetto di passività pregressa e di debito fuori bilancio deve essere intesa nel senso che le passività pregresse derivano da impegni contabili assunti regolarmente ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, quando essa viene a evidenza. Esse si verificano allorché, all'esito dell'assunzione dell'impegno formale, alcuni fatti imprevedibili, talvolta legati alla natura della prestazione, sfuggono sia alla volontà sia al potere del soggetto che ha assunto l'obbligazione per conto dell'ente. Quindi le passività pregresse si riferiscono a spese comunque sorte nel rispetto delle regole contabili, presentando l'impegno originariamente assunto unicamente caratteristiche di incapienza, per cui non si può desumere, da un lato, che esse siano sorte in violazione delle regole del bilancio e, dall'altro, che sia necessaria la manifestazione di una loro ratifica da parte dell'organo consiliare.
I debiti fuori bilancio hanno invece la loro genesi in obbligazioni assunte in assenza di un regolare impegno di spesa e che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti posti dall'articolo 194 del Tuel, possono essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento. L'esigenza del riconoscimento consiliare, come è stato osservato da autorevole giurisprudenza contabile, sorge per il fatto che queste obbligazioni devono essere ricondotte nell'alveo del bilancio di cui è dominus l'organo consiliare che, diversamente, sarebbe esautorato dal loro vaglio di legittimità ed utilità per l'ente locale (Sezione Autonomie, n. 27/2019).
Teoricamente tutto chiaro, ma nella pratica i dubbi rimangono ancora. Il caso affrontato dalla Corte riguarda un accertamento dell'agenzia delle Entrate che rettifica l'aliquota Iva applicata dal 10 al 22%, in merito al quale non sembrano sussistere dubbi. Ma i magistrati contabili richiamano anche per analogia le maggiori spese, rispetto a quelle impegnate, derivanti dall'utilizzo di utenze elettriche, citando la deliberazione della Sezione Lombardia n. 82/2015, con la quale si afferma che i conguagli per il consumo di energia elettrica vanno imputati al bilancio dell'anno della comunicazione della fattura con procedura ordinaria di spesa e solamente nel caso in cui al reperimento della fattura non sia seguito nello stesso anno regolare impegno, esso costituirà debito fuori bilancio, riconoscibile nei termini e alle condizioni poste dall'articolo194 del Tuel.
Però la sezione Valle d'Aosta con la deliberazione n. 4/2020 sull'argomento ha espresso parere divergente. Per la sezione valdostana si è in presenza di un debito fuori bilancio riconoscibile in base all'articolo 194, comma 1, lettera e) del Tuel. Infatti il Collegio sostiene che nel caso delle spese a carattere continuativo, quali quelle relative alle utenze, l'impegno di spesa viene determinato dall'amministrazione tramite un giudizio prognostico prudente e ponderato, secondo una regola di corretta gestione contabile e di buona amministrazione che poggi sui criteri della ragionevolezza e dell'attendibilità. Qualora, poi, nel corso dell'esercizio emergano maggiori somme rispetto a quelle impegnate, si può ricorrere alla variazione di bilancio o al prelevamento dal fondo di riserva. Se ciò non avviene si rientra nella fattispecie della lettera e) dell'articolo 194, ossia acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, perché un'eventuale maggiore spesa maturata nel corso di un esercizio finanziario non può trovare copertura nel programma di bilancio riferito ad un anno diverso da quello di competenza.
La sezione valdostana sembra voler allineare, almeno per questa tipologia di spese, il concetto di competenza finanziaria con quello di competenza economica laddove, appunto, al termine dell'esercizio l'ente deve rilevare le cosiddette «fatture da ricevere», vale a dire le fatture o altri documenti di costo che si riceveranno nell'esercizio successivo ma la cui componente economica si è manifestata nell'esercizio precedente.
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