Appalti

Caro-materiali: dai requisiti alle scadenze: guida al fondo da 7,5 miliardi per le opere indifferibili

Focus sul funzionamento delle risorse stanziate dal decreto Aiuti per garantire i cantieri del Pnrr, sbloccate con il Dpcm pubblicato in Gazzetta lo scorso 12 settembre

immagine non disponibile

di Roberto Mangani

Il Dpcm 28 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre scorso, costituisce un ulteriore tassello della complessa disciplina normativa con cui il legislatore ha inteso individuare un meccanismo di compensazione dei corrispettivi di appalto volto a mitigare il fenomeno del caro materiali.

Per comprendere in che modo il Dpcm si inserisca nel quadro normativo esistente occorre fare riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 26 del Decreto legge 50/2022 (il cosiddetto decreto Aiuti, convertito nella legge 91/2022), di cui lo stesso Dpcm costituisce provvedimento attuativo. Come noto il Decreto legge 50/2022 opera su due piani. Da un lato prevede un meccanismo di aggiornamento dei prezziari ai fini dell'indizione delle nuove gare. Dall'altro, stabilisce compensazioni per gli appalti in corso – relative ai lavori eseguiti e contabilizzati nell'anno 2022 - anch'esse basate sulle risultanze dei prezziari aggiornati.

Per ciò che concerne il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per far fronte ai maggiori costi derivanti dalle previsioni indicate, il Decreto legge 50/2022 prevede due livelli. In primo luogo tali risorse possono essere reperite dalle singole stazioni appaltanti all'interno dei quadri economici relativi agli interventi di cui sono titolari. A tal fine le stesse possono procedere a una rimodulazione delle somme a disposizione indicate nei suddetti quadri economici, ma anche utilizzare somme disponibili relative ad altri interventi già ultimati e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nei limiti delle procedure contabili di spesa e della residua spesa autorizzata (articolo 26, comma 6).

In caso di insufficienza di tali risorse, le stazioni appaltanti possono fare ricorso a un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Mef, denominato Fondo per l'avvio di opere indifferibili, avente una dotazione complessiva di 7,5 miliardi di euro ripartita negli anni dal 2022 al 2026 (comma 7). Proprio nell'ambito di tale comma 7 è contenuta la previsione secondo cui le modalità di accesso a tale Fondo sono determinate con uno o più Dpcm da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legge 50.

In attuazione di queste previsioni è stato quindi emanato – sia pure con ritardo sui tempi stabiliti dal legislatore - il Dpcm del 28 luglio 2022.

Chi può accedere al Fondo
L'accesso al Fondo è riservato alle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento. Nello specifico, tali Amministrazioni sono:

a) per gli interventi ricompresi nel Pnrr, i Ministeri titolari delle relative misure previste dal Pnrr, come individuati nel Decreto del Mef del 6 agosto 2021;

b) per gli interventi ricompresi nel Pnc (Piano nazionale per gli interventi complementari al Pnrr), le amministrazioni titolari degli interventi e i soggetti attuatori;

c) il Mims per gli interventi per i quali siano stati nominati commissari straordinari ai sensi del Decreto legge 32/2019;

d) il Commissario straordinario per gli interventi relativi al Giubileo 2025;

e) sempre il Mims per gli interventi funzionali all'evento olimpico Milano Cortina di competenza della relativa società;

f) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi funzionali allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo 2026.

L'impostazione delineata prevede quindi che vi sia un disallineamento tra i soggetti legittimati a presentare istanza di accesso alle risorse del Fondo - che sono quelli sopra elencati - e gli enti appaltanti che saranno destinatari delle risorse assegnate e che concretamente le utilizzeranno.

Per quali interventi si può accedere al fondo
L‘articolo 3 del Dpcm definisce gli interventi per i quali i soggetti sopra individuati possono formulare istanza di accesso al Fondo, apportando qualche integrazione alle previsioni del Decreto legge 50. In particolare, viene ribadito – come già indicato dalla norma – che gli interventi oggetto di accesso prioritario al Fondo sono quelli finanziati con le risorse del Pnrr.

Fermo restando questa priorità, viene poi delineata la seguente ulteriore suddivisione di priorità, che in realtà non è contenuta nel Decreto legge 50:

-in primo luogo, gli interventi previsti nel Pnc e quelli per i quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi del Decreto legge 55/2919;

-in subordine, gli interventi relativi al programma Giubileo 2025, quelli funzionali alle Olimpiadi Milano-Cortina e quelli relativi ai Giochi del Mediterraneo 2026.

Le condizioni per l'accesso al Fondo
L'articolo 2 del Dpcm indica le condizioni per l'accesso al Fondo, fermo restando che l'obiettivo è quello di consentire l'avvio delle procedure di affidamento degli interventi che presentino un fabbisogno finanziario determinato dall'aggiornamento dei prezziari.

Tali condizioni sono:

- gli interventi devono presentare un fabbisogno finanziario derivante esclusivamente dall'aggiornamento dei prezziari;

-le stazioni appaltanti devono avere provveduto alle azioni previste dal Decreto legge 50 al fine di accertare l'insufficienza delle loro risorse interne per far fronte alle richiamate esigenze finanziarie (rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi e utilizzazione di somme disponibili relative a altri interventi già conclusi);

- il cronoprogramma degli interventi deve prevedere la pubblicazione del bando o dell'avviso di indizione della procedura di affidamento o l'invio della lettera di invito entro il 31 dicembre 2022, fermo restando che lo stesso cronoprogramma preveda la conclusione degli interventi entro il 31 dicembre 2026 o altra data indicata per gli interventi del Pnrr.

Va sottolineato che la verifica di queste condizioni deve essere operata dai soggetti legittimati a formulare l'istanza di accesso al Fondo. Vi è quindi una piena responsabilità degli stessi, cui in sostanza è demandato il monitoraggio anche in relazione alle attività di più stretta competenza delle stazioni appaltanti.

Termine di presentazione e contenuti dell'istanza
L'articolo 4, comma 1 del Dpcm individua il periodo entro il quale le istanze di accesso al Fondo possono essere presentate, stabilendolo dal quinto al trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso Dpcm nella Gazzetta Ufficiale. Ne consegue che il termine ultimo per presentare le istanze è fissato al 17 Ottobre.

Le istanze devono contenere tutti gli elementi puntualmente indicati al comma 2. Tali elementi riguardano sia i dati identificativi dell'intervento e della stazione appaltante, sia quelli relativi allo stato dell'iter procedurale in corso.

Di particolare rilievo gli elementi di natura quantitativa. In primo luogo va indicato l'importo del fabbisogno finanziario emergente esclusivamente dall'aggiornamento dei prezziari, specificando se tale aggiornamento sia stato operato dalle Regioni, dalle articolazioni territoriali del Mims o ancora sia il frutto, in mancanza di detti aggiornamenti, dell'iniziativa autonoma delle stazioni appaltanti specificando in quest'ultimo caso in che misura i prezziari vigenti siano stati incrementati nel limite della percentuale massima del 20%.- Vanno inoltre indicate – qualora vi siano – le risorse finanziarie che le stazioni appaltanti hanno recuperato internamente, distinguendo tra quelle ottenute attraverso la rimodulazione delle somme a disposizione relative all'intervento oggetto di richiesta di finanziamento e quelle relative ad altri interventi già ultimati. Viene inoltre specificato al successivo articolo 5, in coerenza con il ruolo attribuito ai soggetti legittimati a presentare l'istanza, che sono questi ultimi a dover completare l'istruttoria relativamente agli interventi di competenza delle singole stazioni appaltanti.

L'iter procedurale
L'articolo 6 delinea l'iter procedurale successivo alla presentazione delle istanze. Il primo passaggio (comma 1) è costituito dalla verifica in capo alla Ragioneria Generale dello Stato, che vi provvede tramite i propri sistemi informativi, in merito alla sussistenza delle condizioni per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 2 (vedi paragrafo precedente).Entro 30 giorni dal termine ultimo di scadenza per la presentazione delle istanze si provvede, con Decreto del Ragioniere generale dello Stato, alla formulazione della graduatoria degli interventi ammessi all'accesso al Fondo, tenendo conto della data prevista per la pubblicazione dei bandi e dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze (comma 2).Con il medesimo Decreto si provvede anche all'assegnazione delle risorse, che viene comunicata dai soggetti che hanno presentato le istanze alle stazioni appaltanti per consentire a queste ultime di avviare le procedure di gara (comma 3).

Successivamente i soggetti che hanno presentato l'istanza riscontrano attraverso il sistema informativo della Ragioneria l'avvenuta pubblicazione dei bandi di gara, comunicando gli interventi per i quali tale pubblicazione non sia avvenuta con la relativa quantificazione delle risorse finanziarie che, in conseguenza di tale mancato adempimento, risultano nuovamente disponibili (comma 4). A seguito di tali comunicazioni il Ragioniere Generale dello Stato, con appositi decreti, provvede all'aggiornamento delle risorse assegnate (comma 5). Infine, a seguito dell'aggiudicazione della gara, vengono individuate le eventuali economie risultanti dai ribassi d'asta che restano nella disponibilità delle singole stazioni appaltanti.

I contributi per gli enti locali
In attuazione di una specifica previsione del Decreto legge 50, l'articolo 7 del Dpcm detta alcune disposizioni specifiche per gli enti locali.Viene infatti stabilito che gli enti locali attuatori di interventi previsti dal Pnrr sono destinatari di un contributo preassegnato (che cioè interviene prima della formale assegnazione delle risorse del Fondo), pari a una determinata percentuale dell'importo di cui si chiede l'assegnazione. La preassegnazione costituisce titolo per l'iscrizione delle somme a bilancio, consentendo quindi l'avvio delle relative procedure di gara.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©