Amministratori

Case popolari, sulla decadenza dall'assegnazione dell'alloggio decide il giudice ordinario

Al Tar il bando con i requisiti richiesti , la graduatoria e l'assegnazione

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di Pietro Verna

Fanno capo alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sulla decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, mentre sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie attinenti a vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella fase pubblicistica del rapporto quali il bando recante i requisiti per l'assegnazione, la graduatoria e l'assegnazione. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 684/2022, che ha confermato la pronuncia con cui il Tar Lazio aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dall' assegnatario di un alloggio di proprietà dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma (Ater- Roma) contro il provvedimento di decadenza del beneficio per il venir meno del requisito di impossidenza previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c) e comma 2, della legge della Regione Lazio 6 agosto 1999 n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica).

Nel giudizio di appello l'assegnatario aveva richiamato l' orientamento secondo il quale le controversie in materia di edilizia residenziale pubblica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché «aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici» (Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza n. 3054/2021, che richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 6591/2018). Tesi che non ha colto segno. Il Consiglio ha ribadito i principi affermati dalla Cassazione e condivisi dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria.
Le controversie in materia di decadenza dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica fuoriescono dall'ambito di applicazione dell'articolo 133, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo («Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche ») atteso che l'assegnazione dell'alloggio «non dà luogo ad un rapporto di concessione di bene pubblico, quanto piuttosto ad un rapporto privatistico di carattere paritetico riconducibile a quello locativo, in cui la posizione soggettiva del privato è di diritto soggettivo« (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 1831/2021 che richiama l'ordinanza della Cassazione, Sezioni Unite, n. 21991/2020).
Il riparto di giurisdizione nelle controversie in questione va effettuato secondo il criterio ordinario della natura della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio, distinguendo la fase che precede l'assegnazione dell'alloggio, contraddistinta dall'esercizio di pubblici poteri, dalla fase successiva, nella quale si svolge il rapporto paritetico soggetto alle regole di diritto privato (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2975/2020; Tar Lazio, sentenza n. 12124/2018: appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti al subentro nell'alloggio o al rilascio dello stesso o allo sgombero per occupazione sine titulo).
La cessione in godimento di un bene pubblico in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, si inquadra nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario ( Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 6019/2016; ordinanza n. 21991/2020).

La sentenza rinfocola il contrasto giurisprudenziale in seno al Collegio di Palazzo Spada, se si considera che lo stesso Collegio, con la pronuncia n. 3054 del 2021 della Seconda Sezione, è pervenuto a conclusioni opposte evocando la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 28 del 18 settembre 1998 (« [appartengono] alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie derivanti da rapporti di concessione di beni e di servizi pubblici, ancorché involgenti diritti soggettivi»). Peraltro proprio la sentenza in narrativa afferma che le altalenanti pronunce della giurisprudenza amministrativa «non consentono di ritenere che il contrasto con i principi enunciati dalla Cassazione sia stato definitivamente superato presso il Consiglio di Stato».

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