Imprese

Cattiva esecuzione, direttore lavori non responsabile di vizi e difetti

Che sono invece imputabili alla libera iniziativa dell’appaltatore, ribadisce la Corte di Cassazione

di M.Fr.

«In tema di appalto il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell’appaltatore, ovvero per l’omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell’esecuzione dell’opera»....