Fisco e contabilità

Certificazione Covid, dalla Stato-Città via libera alla versione definitiva

Entro il 31 maggio, Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane, Città metropolitane e Province dovranno rendicontare

di Patrizia Ruffini

Via libera in Conferenza Stato Città al decreto sulla certificazione Covid-19. Entro il termine perentorio del 31 maggio, Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane, Città metropolitane e Province saranno obbligati a trasmettere la rendicontazione delle minori entrate e delle maggiori/minori spese dell'anno 2020, esclusivamente tramite l'applicazione web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

A seguito della pandemia, nell'anno 2020, lo Stato ha concorso al finanziamento degli enti locali (articolo 11 della legge 243/2012) con 7.510 milioni di euro, distinti in: fondo funzioni fondamentali ( 5.170 milioni), ristori di minori entrate (745 milioni) e ristori di maggiori spese (1.495 milioni).

A fronte delle risorse ricevute gli enti devono ora certificare la perdita di gettito subita a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo il modello e le modalità approvate con il Dm in corso di perfezionamento, che sostituisce il decreto n. 212342 del 3 novembre.

Nella parte entrate del modello sono inserite due nuove colonne, per gli accertamenti di natura straordinaria che vanno a rettificare gli accertamenti 2020 e 2019. Nella parte spesa della certificazione invece è stata eliminata la possibilità di inserire eventuali incrementi del fondo crediti dubbia esigibilità. Come ulteriori novità, nella parte spesa del modello sono aggiunte le voci Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali (U. 1.04.01.01.000), rimborsi di imposte e tasse di natura corrente (U. 1.09.02.01.000), altri rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso (U 1.09.99.00.000). E' inoltre aggiunto il fondo pluriennale vincolato in c/capitale.

Nel modello finale Cert-Covid-19 poi sono da riportare le voci relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati, confluiti nell'avanzo vincolato al 31 dicembre 2020, al fine di evidenziare quanta parte del «saldo complessivo» è influenzata da questi ristori di spesa.

Nel decreto viene ripetuto che il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del Dl 34/2020 è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza Covid-19 nel biennio 2020-2021. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell'anno 2021 alla riga «Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021» costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 utilizzabile anche in esercizio provvisorio e come avanzo presunto. L'impiego di queste risorse non soggiace ai vincoli imposti agli enti in disavanzo.

Gli enti locali che hanno aumentato o ridotto le aliquote e/o tariffe 2020 rispetto 2019 o che hanno approvato agevolazioni Covid-19, dovranno inviare anche le informazioni relative ai provvedimenti adottati. Infine, con particolare riferimento alla voce «Addizionale comunale IRPEF», si tiene conto del fatto che le variazioni di aliquote che producono effetti sul gettito 2020 sono relative all'anno d'imposta 2019 rispetto al precedente. Pertanto il nuovo decreto precisa che per tale voce, in corrispondenza delle informazioni dell'anno 2020 occorre far riferimento al provvedimento che ha introdotto l'aliquota in vigore nel 2019. Analogamente, in corrispondenza delle colonne del modello denominate «Numero Delibera/Decreto pre-vigente"» e «Data Delibera/Decreto pre-vigente» devono essere inserite le informazioni relative al provvedimento che ha introdotto l'aliquota in vigore nel 2018.

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