Co-progettazione, nell'avviso pubblico le regole della procedura e della valutazione
Il modello ordinario per definire i contenuti della collaborazione tra pubbliche amministrazioni e soggetti del terzo settore
La co-progettazione è il modello ordinario per definire i contenuti della collaborazione tra pubbliche amministrazioni e soggetti del terzo settore, utilizzabile per specifici progetti, riferiti anche a servizi complessi, non solo innovativi.
Le linee-guida attuative del Dlgs. n. 117/2017 approvate dal ministero del lavoro con il Dm n. 72 del 31 marzo 2021 configurano la particolare procedura finalizzata a dare attuazione alle attività di interesse generale rispondenti ai bisogni individuati in sede di programmazione.
Il modulo organizzativo, individuato dall'articolo 55, comma 3 del codice del terzo settore, conduce le amministrazioni a definire un rapporto che è formalizzato in base a un percorso sviluppato in base alle regole generali della legge 241/1990 e che non è, pertanto, sottoposto in alcun modo alla disciplina dei contratti pubblici definita dal Dlgs 50/2016.
Proprio in forza dell'applicazione delle norme della legge sull'attività amministrativa, la procedura si fonda su un confronto competitivo, caratterizzato dall'evidenza pubblica.
Come nel caso della co-programmazione, anche per la co-progettazione l'iniziativa può aversi dall'amministrazione o da un soggetto del terzo settore: nell'una o nell'altra ipotesi, il porgetto di base è sottoposto a un confronto con ampio coinvolgimento potenziale di altri organismi.
Una volta acquisito il codice unico di progetto e nominato il responsabile di procedimento, infatti, l'amministrazione avvia la procedura per la co-progettazione con un avviso pubblico, adeguatamente veicolato e strutturato secondo i contenuti minimi individuati dalle linee-guida.
Oltre ai requisiti dei quali devono essere in possesso i soggetti del terzo settore che intendono partecipare alla co-progettazione, l'avviso definisce le regole della procedura e i criteri in base ai quali saranno valutati i progetti.
Il confronto è sollecitato dall'amministrazione pubblicando, unitamente all'avviso, il progetto di massima e uno schema di convenzione, che possono essere oggetto di integrazione e di miglioramento delle proposte progettuali presentate dai partecipanti.
Le linee-guida focalizzano l'attenzione sulla durata del partenariato, che, stabilito in misura minima dall'amministrazione, può essere valutato in base a un criterio che attribuisca maggior punteggio alle proposte che prefigurano una maggior durata.
La procedura consente all'amministrazione di individuare una serie di proposte migliorative e di costituire una graduatoria, in base alla quale ammette alle successive sessioni di co-progettazione i soggetti del terzo settore propositori.
In una o più sessioni, l'amministrazione sviluppa un confronto articolato e guidato da specifici criteri, finalizzato ad individuare la proposta progettuale, tra quelle riportate all'analisi, più funzionale al raggiungimento delle finalità pubbliche.
L'esito della co-progettazione potrebbe peraltro configurarsi anche in un assetto progettuale compositivo di vari elementi, coinvolgente quindi più soggetti tra quelli individuati (o addirittura tutti quelli ammessi al confronto).
Le peculiarità del rapporto si rilevano anche nella definizione di un preciso obbligo, per i soggetti individuati come co-progettisti e attuatori, di ricondurre risorse proprie alla realizzazione del progetto e dei servizi ad esso connessi.
Le componenti economiche e patrimonialmente rilevanti riferibili al rapporto assumono una caratterizzazione singolare, in quanto le risorse poste dall'amministrazione nel rapporto sono veicolate mediante contributi e i beni sono messi a disposizione, sempre in funzione della realizzazione delle attività, seguendo lo schema attributivo delineato dall'articolo 12 della legge 241/1990.
Nell'interazione tra amministrazione e soggetto del terzo settore co-progettista può essere immessa anche la regolamentazione delle modalità di valutazione dell'impatto sociale del progetto, assumendo a riferimento i più diffusi parametri per tale attività in ambito sociale e culturale.