Appalti

Collegio consultivo tecnico, tetto ai compensi degli «arbitri» in cantiere

Un emendamento al Dl 152 approvato in commissione Bilancio alla Camera stabilisce le soglie da non superare in base al valore degli appalti

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di Mauro Salerno

Arriva un tetto massimo ai compensi dei professionisti chiamati a risolvere i contenziosi tra stazioni appaltanti e imprese in cantiere, senza farli sfociare in ricorsi al tribunale. A stabilire la soglia oltre la quale non si potrà andare è un emendamento (firmato da Cinque Stelle, Italia Viva, Fratelli d'Italia e Forza Italia) approvato dalla commissione Bilancio della Camera al Dl 152/2021, il decreto di attuazione e accelerazione degli investimenti del Pnrr.

La soglia per gli «arbitri» di cantiere sarà parametrata al valore dell'appalto, come stabilito dal decreto Semplificazioni del 2020 (Dl 76/2020) e ribadito dall'analogo provvedimento di quest'anno (Dl 77/2021). Con quest'ultimo decreto, ricordiamo, è stato inoltre prorogato fino al 30 giugno 2023 l'obbligo di nominare il collegio consultivo tecnico, composto da tre o cinque professionisti (per le opere più complesse), per tutti i lavori pubblici di importo superiore a 5,35 milioni (soglia Ue, che dal primo gennaio salirà a quota 5,38 milioni).

Tornando ai compensi, l'emendamento approvato in commissione divide la determinazione dei compensi in base al numero di componenti del collegio.

Per i collegi composti da tre professionisti l'importo dovrà essere contenuto entro lo 0,5% del valore dell'appalto per gli appalti fino a 50 milioni di euro. Questa percentuale viene poi ridotta «allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro».

Analogo metodo si segue per i collegi consultivi composti da cinque esperti. In questo caso, per i lavori i fino a 50 milioni di euro, il tetto dei compensi è stabilito nello 0,8% del valore dell'appalto. La norma precisa poi che « tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro».

Un metodo per calcolare i compensi dovuti agli esperti chiamati al ruolo di mediazione dei conflitti in cantiere, basato sulle tariffe professionali, è previsto nelle linee guida preparate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. È chiaro che in futuro, gli onorari, comunque calcolati, non potranno superare i tetti stabiliti per legge.

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