Nomina del Collegio consultivo tecnico prima di aprire i cantieri Pnrr: pronte le linee guida del Consiglio superiore lavori pubblici
Nella bozza finale tanti chiarimenti rispetto alle difficoltà applicative del nuovo strumento di risoluzione delle controversie in cantiere
La nomina del Collegio consultivo tecnico è raccomandata per le fasi che precedono l'esecuzione di opere finanziate con risorse del Pnrr o del Pnc. Si colma un vuoto che impediva di definire con certezza il rapporto tra il Collegio e gli altri rimedi per la risoluzione delle controversie. Viene inoltre definito con maggiore precisione l'ambito applicativo delle nuove norme. È ricco di chiarimenti lo schema delle nuove linee guida sul Collegio consultivo tecnico, predisposto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il documento, che aggiorna e amplia le linee guida del Cslp dello scorso dicembre, è stato previsto dal decreto sulla Governance del Pnrr (Dl 77 del 2021), lo stesso che ha esteso al 30 giugno 2023 l'obbligo, sancito dal Dl Semplificazioni (Dl 76 del 2020), di costituire il Cct per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (5,35 milioni di euro). Il documento dà risposta alle tante difficoltà interpretative nate da una norma in origine troppo scarna.
Cct «ante operam» raccomandato per le opere del Pnrr e del Pnc
Per le opere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale complementare (PnC), lo schema di linee guida raccomanda la nomina del Cct per gestire al meglio anche le fasi che precedono l'esecuzione. Si riconosce, dunque, al Collegio una funzione importante che può rappresentare una grande opportunità per superare velocemente problematiche che potrebbero sorgere nella fase antecedente l'affidamento dei lavori, ossia ostacoli tecnici o giuridici di qualsiasi natura, che potrebbero riguardare, ad esempio, le caratteristiche delle opere, le clausole di bandi e lettere di invito, la verifica dei requisiti e dei criteri di aggiudicazione. Nella fase «ante operam», comunque, le determinazioni del Cct non sono vincolanti per il responsabile del procedimento. Inoltre, secondo la bozza di linee guida, per le opere del Pnrr e del Pnc sottoposte all'obbligo di nomina del Cct, il Collegio è tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori e a formulare osservazioni che la stazione appaltante o il commissario devono a trasmettere immediatamente al Cslp ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del Pnrr
L'obbligo si applica anche ai commissari straordinari
Un primo chiarimento importante riguarda i soggetti destinatari delle norme sulla nomina del Collegio consultivo tecnico. La bozza vi include anche i commissari straordinari per le opere pubbliche, nominati ai sensi dello Sblocca cantieri, quando assumono le funzioni di stazione appaltante.
Esclusi i lavori di manutenzione ordinaria
Quanto alla tipologia di contratti sui quali la norma fa ricadere l'obbligo di istituire il Collegio consultivo tecnico (Cct), si chiarisce che sono esclusi, non solo gli affidamenti relativi a forniture e servizi, ma anche i lavori di manutenzione ordinaria. Rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sul Cct anche i contratti stipulati attraverso accordi quadro. Per gli appalti aggiudicati per lotti distinti, l'obbligo scatta quando il singolo lotto supera la soglia di rilevanza europea.
Quando le decisioni hanno valore di lodo arbitrale
Lo schema di linee guida chiarisce, inoltre, che, ai fini della risoluzione di controversie o di dispute tecniche che possono sorgere in fase di esecuzione, se le parti non hanno escluso l'attribuzione del valore di lodo arbitrale alle decisioni del Cct, queste ultime assumono valore di "determinazioni" a carattere dispositivo, «direttamente attributive di diritti o costitutive di obblighi in capo alle parti». Al più tardi nel verbale, le parti precisano se intendono o meno rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio.
Il rapporto tra Collegio e altri rimedi
Le nuove linee guida colmano anche un vuoto che riguarda il rapporto tra il Collegio e gli altri rimedi per la risoluzione delle controversie. In particolare, si chiarisce che in caso di attribuzione della natura di lodo contrattuale alle decisioni del Cct, queste sono da ritenersi alternative all'accordo bonario. Quanto alle riserve iscritte suscettibili di determinare una variazione dell'importo economico dell'opera, nel caso di intervento del Cct non si applicano i limiti di valore (variazione tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale) stabiliti dal Codice dei contratti (articolo 205, comma 1).
L'importo di riferimento è quello a base d'asta
Ai fini della determinazione dell'obbligo di costituzione del Cct, che – va ricordato – vale per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (5,35 milioni di euro), inclusi quelli di manutenzione straordinaria, la bozza, diversamente dalle precedenti linee guida, indica quali sono le disposizioni del Codice dei contratti da utilizzare per individuare l'importo di riferimento. L'importo è quello a base d'asta determinato ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del Codice appalti.
Accordi tra le parti anche per lavori sottosoglia
Lo schema di linee guida, nel caso di lavori al di sotto della soglia comunitaria, raccomanda la sottoscrizione di un accordo in cui la stazione appaltante e l'impresa esecutrice si impegnano a costituire il Collegio nel caso in cui, a causa di varianti o di modifiche al contratto, l'importo dei lavori finisca col superare i 5,35 milioni di euro.
Nomina del presidente: se non c'è accordo il ministero deve interpellare il Cslp
In caso di mancato accordo tra le parti per la nomina del presidente, nel caso specifico dei contratti in cui il ministero delle Infrastrutture è stazione appaltante o finanziatore, il presidente è nominato dallo stesso ministero sentito il Cslp.
La costituzione degli elenchi di professionisti è una possibilità
Per la nomina dei membri del Cct le stazioni appaltanti possono far ricorso ad elenchi di soggetti in possesso dei requisiti richiesti, ma non è obbligatorio. Per gli elenchi già costituiti a tale scopo, le stazioni appaltanti dovranno riaprire i termini per permettere nuove iscrizioni tenendo conto delle regole stabilite dalle nuove linee guida.
Il potere sostitutivo esercitato dal responsabile dell'unità operativa
Se il Cct non viene costituito nei termini previsti, scatta il potere sostitutivo da parte del responsabile dell'unità organizzativa. Il potere sostitutivo è esercitato, secondo la legge e secondo i regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, così come stabilito dall'articolo 2, comma 9-ter (modificato dal Dl Semplificazioni bis) della legge sul procedimento amministrativo. Va ricordato che il Cct va costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il responsabile dell'unità operativa può esercitare il potere sostitutivo, d'ufficio o su richiesta del Cct, anche quando non viene messa a disposizione del Collegio tutta la documentazione riguardante il contratto.
Requisiti di presidenti e componenti
Per i presidenti, ingegneri e architetti, scompare tra i titoli preferenziali l'iscrizione all'Ordine professionale da almeno 15 anni, ma in riferimento alle qualifiche professionali indicate dalle linee guida è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, non inferiore a 10 anni. Per essere nominati tra i componenti del Cct basta anche l'iscrizione all'Albo da almeno 10 anni insieme ad una significativa esperienza (documentabile) in ambito pubblico. È sufficiente anche il solo possesso del titolo di dottore di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti.
Incompatibilità per i consulenti tecnici d'ufficio
Viene aggiunta un'ulteriore causa di incompatibilità per i componenti e presidenti del Cct, che non possono coincidere con persone che abbiano svolto o svolgano l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si procede alla costituzione del Cct.Cinque componenti quando le decisioni assumono natura di lodo arbitraleSecondo lo schema di linee guida, il Cct deve essere composto da cinque membri quando le parti attribuiscono alle decisioni del Collegio natura di lodo arbitrale, salvo che le stesse parti ritengano che non ricorrano i presupposti della complessità dell'opera e della eterogeneità delle competenze richiesti dal Dl 76 del 2020.
Il Cct può servirsi di un'apposita segreteria
In qualsiasi momento, per lavori particolarmente complessi, Il Collegio può decidere di avvalersi di una segreteria tecnico-amministrativa per le attività istruttorie e di supporto amministrativo. I membri della segreteria sono scelti dal presidente del Cct. Inoltre, il ricorso alla segreteria tecnico-amministrativa va motivato.L'OsservatorioL'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attività dei Collegi consultivi tecnici curerà la tenuta di un apposito elenco dei soggetti esperti che possono essere nominati presidenti dei Cct.