I temi di NT+L'ufficio del personale

Commissione di concorso, selezione da collocamento, trattamento accessorio e graduatorie esterne

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Composizione delle commissioni di concorso

Le fattispecie di incompatibilità per i componenti della commissione di concorso non possono trovare un’applicazione meramente formalistica, ma occorre altresì verificare se la situazione concreta dedotta in giudizio sia idonea a incidere sul giudizio della commissione medesima nel senso di orientarlo a favore di un candidato (o di un gruppo di candidati) piuttosto che di un altro, sicché – ai fini dell’integrazione della fattispecie pervista dal citato articolo 35, comma 3, lettera e), Dlgs n. 165 del 2001 – devono sussistere elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l’influenza che un componente della commissione possa avere esercitato in favore di alcuni candidati per avere rivestito un ruolo decisivo o significativo all’interno dell’amministrazione che indice il concorso.
È quanto affermato dal Tar Lazio-Roma, sezione IV, nella sentenza 30 settembre 2024, n. 16903 con la quale è stato altresì precisato che «l’incompatibilità tra l’incarico di componente delle commissioni esaminatrici e la titolarità di cariche politiche deve essere esclusa per coloro i quali ricoprano la carica politica in enti o amministrazioni diverse da quella che procede alla selezione, fermo restando che, in tali casi, per escludere l’incompatibilità è anche necessario accertare che la sfera di influenza dell’attività svolta dal soggetto ricoprente cariche politiche in amministrazioni diverse, non estenda i suoi effetti anche sull’ente che indice la selezione».

Selezioni di soggetti avviati dalle liste di collocamento

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 10 ottobre 2024, n. 26460 ha ricordato che quando si ricorre alla selezione mediante avvio dalle liste di collocamento l’amministrazione, secondo la normativa vigente, è tenuta a sottoporre gli avviati a una prova pratica di idoneità.
Questa prova, a differenza di una prova teorica, è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto; tale capacità (pratica) può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato, in questo tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste.

Trattamento accessorio e limite dell’anno 2016

In risposta ad una specifica richiesta da parte di un Comune, la Corte dei conti della Sicilia, con la deliberazione n. 259/2024/PAR del 9 ottobre 2024, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 ha ricordato il perimetro per l’applicazione della limitazione: «… a partire dal 1° gennaio 2017, nel computo del tetto di spesa rientrano tutte le risorse stanziate nel bilancio 2016 con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate. Il limite massimo di spesa di riferimento, pertanto, non può essere quello quantificato tenendo conto della ipotetica struttura organizzativa né quello relativo alle somme effettivamente erogate e riferite all’esercizio 2016, piuttosto deve essere quello rappresentato dall’ammontare delle risorse stanziate in bilancio nel medesimo esercizio finanziario, nel rispetto del contratto di lavoro e dei vincoli di finanza pubblica, come del resto si è già espressa in passato questa sezione con la delibera n. 172/2018».

Utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti

Per l’utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti, l’amministrazione può legittimamente adottare la previsione regolamentare di loro utilizzo solo a condizione che vi sia parità di condizione lavorativa ovvero omogeneità del regime giuridico del posto che si intende ricoprire con quello per il quale è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare (full-time o part-time).
Lo ha affermato il Tar Molise, sezione I, nella sentenza 14 ottobre 2024, n. 315.
Con questa scelta regolamentare da parte dell’ente, vengono, così, esercitati i poteri discrezionali attribuitile dall’articolo 9 della legge 3/2003, al cospetto dei quali la posizione rivestita dal soggetto utilmente collocato in una delle graduatorie messe a disposizione dagli altri enti ha la natura del semplice interesse legittimo.
In precedenti pronunce giurisprudenziali, invece, era stata affermata l’illegittimità della scelta di non attingere, per la copertura di posizioni a tempo indeterminato e pieno, a graduatorie concorsuali di altri enti relative a posizioni part-time, ma ciò sul presupposto che non si rinvenivano determinazioni amministrative, a monte; quindi, diversamente della fattispecie di cui sopra dove, appunto, si è in presenza di una copertura normativa in previsioni regolamentari corrispondenti.