I temi di NT+L'ufficio del personale

Concorsi, nomina del segretario, stabilizzazioni e incarichi extra

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Verbale della commissione di concorso non sottoscritto da uno dei componenti
Il Tar Lazio-Roma, sezione V-bis, con la sentenza 7 giugno 2023 n. 9595, in merito all'obbligo di sottoscrizione dei verbali da parte di tutti i componenti della commissione di concorso (articolo 15 del Dpr 487/1984), ha ricordato che la prevalente giurisprudenza ha, condivisibilmente, statuito che la violazione di tale obbligo non determina la nullità del verbale, atteso che «la mancata sottoscrizione del verbale di concorso da parte di uno dei componenti della commissione giudicatrice non vizia quindi la determinazione della commissione stessa, trattandosi di atto estrinseco rispetto alle operazioni concorsuali, come tale insuscettibile di invalidare le operazioni dell'organo collegiale quando queste si siano svolte regolarmente e dall'intestazione dell'atto risulti la presenza anche dei componenti della commissione che non hanno sottoscritto il verbale».

Nomina di nuovo segretario da parte del sindaco neo-eletto
La Corte di cassazione con l'ordinanza 19 maggio 2023 n. 13860 ha confermato che, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 23/2019 – che ha sancito l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 99, commi 2 e 3, del Dlgs 267/2000 ritenendo che, tenendo conto delle peculiarità delle funzioni del segretario comunale, la previsione recata dalla norma predetta della sua decadenza alla cessazione del mandato del sindaco non raggiunge la soglia oltre la quale ci sarebbe violazione dell'articolo 97 della Costituzione, non traducendosi nell'automatica compromissione né dell'imparzialità dell'azione amministrativa, né della sua continuità – è legittimo il ricorso allo spoil system che consente al Sindaco neo-eletto di nominare un nuovo segretario comunale e, quindi, la cessazione anticipata dell'incarico. La cessazione del rapporto è un effetto automatico della nomina di altro segretario comunale di fiducia del neo Sindaco e non conseguenza di un atto impugnabile in via stragiudiziale. La nomina del nuovo segretario comunale è frutto di un atto di gestione del rapporto di lavoro assunto con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro ed è insuscettibile di dar luogo all'emanazione di atti amministrativi; la decisione non è in contrasto con la connotazione fiduciaria della nomina del segretario comunale ad opera diretta del Sindaco e, dunque, con il sistema dello spoil system che non lede, in questo caso, il perdurare del ruolo, dalla legge riconosciuto al segretario comunale, di garante della legalità, della correttezza e della trasparenza dell'azione amministrativa dell'ente locale.

Vietato stabilizzare per gli enti che non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica nell'intero quinquennio 2012-2016
Il Comune di San Marco in Lamis ha interpellato la sezione regionale Puglia della Corte dei conti per avere informazioni sulla applicabilità delle limitazioni previste dal comma 4 dell'articolo 20 del Dl 70/2017 che dispone: «le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica». La sezione ha reso il proprio parere con la deliberazione n. 90/2023/PAR del 31 maggio 2023, ponendosi in linea con la pregressa giurisprudenza della magistratura contabili e, pertanto, concludendo con il principio di diritto espresso dalla sezione delle Autonomie (deliberazione n. 4/SEZAUT/2023/QMIG, depositata il 28 aprile 2023), secondo il quale: «il comma 4 dell'art. 20 rubricato ‘superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni' del d.lgs. 75 del 2017 – che vieta ai comuni che ‘per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica' di applicare i commi 1 e 2 della medesima norma, e dunque, di fare ricorso alle speciali facoltà di reclutamento del personale ivi previste e da ultimo prorogate al 31 dicembre 2023, al maturare di determinati requisiti – costituisce un limite anche nell'ipotesi di assunzioni effettuate nel regime prorogato e, di conseguenza, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica deve continuare ad essere valutato con riferimento all'intero quinquennio 2012-2016, secondo la previsione espressa dalla norma».

Incarichi extra dotazione organica (articolo 110, comma 2, del Tuel) in assenza del diploma di laurea
La Corte dei conti, sezione I centrale giurisdizionale centrale d'Appello, con la sentenza n. 252/2023, depositata il 1° giugno 2023 ha confermato che il soggetto che consegua un incarico dirigenziale extra dotazione organica – articolo 110, comma 2, del Tuel –dichiarando falsamente il possesso del diploma di laurea, espressamente previsto dal regolamento dell'ente come requisito indispensabile, risponde del danno erariale, a prescindere dall'esito del giudizio penale e non ha alcuna rilevanza il carattere "fiduciario" dell'incarico stesso. Del resto, la giurisprudenza contabile ha chiarito che «dal combinato disposto degli artt. 110 TUEL e 19 d.lgs. n. 165/2001 si evince la necessità del possesso del titolo di studio della laurea per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato» (Corte dei conti, sezione I centrale giurisdizionale d'Appello, sentenza n. 228/2021 del 23 giugno 2021).