Amministratori

Conferenza di servizi, la mancata partecipazione vale come accettazione del silenzio assenso

Un modello semplificato e agile che possa consentire l’emanazione del provvedimento finale nel minor tempo possibile

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di Pietro Verna

L’amministrazione che ha consapevolmente scelto di non partecipare alla conferenza di servizi non può impugnare il provvedimento conclusivo della conferenza. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con il principio di buona fede e leale collaborazione previsto dall’articolo 1, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990 nonché con gli articoli 14 bis -14 quinquies della stessa legge secondo cui:

  • ciascuna amministrazione deve, entro il termine stabilito, rendere la propria determinazione relativa alla decisione oggetto della conferenza di servizi, altrimenti la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni;
  • la determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
  • le amministrazioni, i cui atti sono sostituiti dalla determinazione finale della conferenza, possono sollecitare l’amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela.

Disposizioni da cui si evince che il legislatore «predilige un modello semplificato e agile che possa consentire...