Amministratori

Niente accesso da remoto agli atti del Comune per i consiglieri

Lo specifico diritto a informarsi per quanto vasto non può essere ne assoluto ne illimitato

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di Pietro Alessio Palumbo

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune le informazioni che ritengano più utili all'espletamento del proprio mandato. Questo comporta una vasta facoltà d'informazione sugli atti dell'ente che tuttavia come ha evidenziato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 769/2022, non può definirsi né assoluta e neppure senza limiti. E ciò lo si ricava dalla funzione pubblica cui è "servente" questo speciale tipo di accesso e che lo "contiene" nei termini dei poteri del consiglio comunale. Ben può il Comune rigettare la richiesta del consigliere rivolta all'accesso "da remoto" al protocollo e al sistema informatico contabile se c'è il rischio concreto che diventi uno strumento (improprio) di controllo generalizzato sui documenti in possesso degli uffici; è certamente più sicuro mettere a disposizione del consigliere una "postazione pc" presso la stessa Casa comunale.

Il fondamento del diritto di accesso del consigliere comunale trova ragione e limite nel migliore esercizio della funzione di componente dell'organo di cui è parte. È esplicazione, individuale o collegiale, delle funzioni proprie di quell'organo; non è una attribuzione "personale" del consigliere. Oggetto dell'accesso possono essere non solo documenti ma anche ogni informazione o notizia relativa all'organizzazione amministrativa e alla gestione delle risorse pubbliche. E questo accesso non è condizionato alla dimostrazione di un interesse alla conoscenza di quel particolare atto ovvero alla presentazione di una articolata giustificazione. Tuttavia alla luce della "pervasività" e capacità di "interferenza" con altri interessi, il diritto di accesso del consigliere non è illimitato: la strumentalità dell'accesso ai documenti rispetto all'espletamento del mandato costituisce presupposto ma anche limite dello stesso.

Occorre quindi che l'accesso per essere correlato funzionalmente al sano svolgimento del mandato consiliare non incida sulle prerogative proprie degli altri organi comunali, a garanzia delle funzioni che a questi (il sindaco e la giunta) e non al consiglio, l'ordinamento attribuisce nel quadro dell'assetto dell'ente. Inoltre l'accesso del consigliere non deve contrastare con il principio di razionalità dell'azione amministrativa: è esercitabile nei limiti del livello di digitalizzazione raggiunto dall'amministrazione coinvolta. D'altra parte il principio di congruenza e di adeguatezza dell'azione amministrativa, per la realtà delle cose, non è dato presumere sempre e comunque compatibile con l'accessibilità indiscriminata a (tutti) gli atti del Comune. È ragionevole e corrispondente al generale principio di proporzionalità che siano stabiliti presupposti ma anche modalità specifiche, poiché diversi sono gli interessi che di volta in volta possono venire in gioco ed eventualmente entrare in contrapposizione: dal rispetto della vita privata all'ordine e alla sicurezza pubblica, dal mantenimento del segreto d'ufficio ai dati riservati commerciali o industriali di terzi.

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