Revisori, multe, residui e conto economico: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Incarichi di consulenza e parere revisori
Per gli enti locali con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, il provvedimento con cui è conferito l’incarico dev’essere corredato del parere obbligatorio (ma non vincolante) dell’organo di revisione economico–finanziaria dell’ente. La norma che viene, al riguardo, in considerazione è l’articolo 1, comma 42, della legge 311/2004, che la Sezione delle autonomie, con delibera n. 4/2006, aveva ritenuto implicitamente abrogata ma la cui la vigenza è stata successivamente acclarata dalla giurisprudenza. L’obbligo, pertanto, di sottoporre preventivamente l’atto al collegio dei revisori dei conti, in qualità di organo di controllo interno dell’ente, permane e riguarda un singolo atto di spesa, avendo finalità distinte dal controllo sulla gestione affidato alla magistratura contabile, avente propriamente a oggetto l’atto di incarico. L’affidamento di incarichi da parte degli enti locali in violazione del previo parere del revisore «costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale».
Sezione di controllo dell’Emilia-Romagna – Deliberazione n. 13/2024
Utilizzo proventi codice della strada
L’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni al codice della strada per misure di assistenza e previdenza per il personale di polizia provinciale e municipale, (articolo 208, comma 4, lettera c), del Dlgs 285/1992), non è assoggettato al limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, attualmente contemplato dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.
Sezione regionale di controllo della Puglia – Parere n. 22/2024
Gestione residui attivi
Considerato che l’impropria permanenza di residui attivi vetusti nel conto del bilancio, oltre a “inquinare” la genuina determinazione del risultato di amministrazione, ha ricadute negative sugli equilibri del bilancio, che è fondato su un accettabile livello delle entrate, in grado di sostenere le spese. Si rammenta che, sebbene il paragrafo 9.1. del principio contabile applicato della contabilità finanziaria non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un’evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’ente locale. Nello specifico, infatti, «l’ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l’esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l’effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile entro termini ragionevoli, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un’apposita voce dell’attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio».
Sezione regionale di controllo della Lombardia – Deliberazione n. 55/2024
Resa conto giudiziale modello 22
Il conto deve essere reso anche per i titoli cosiddetti “dematerializzati”, perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio. La giurisprudenza più recente, superando la visione tradizionale, cui conseguirebbe che tenuto alla resa del conto debba essere il soggetto designato dall’ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro materialità, cioè colui che li deve unicamente custodire, soluzione che escluderebbe necessariamente l’obbligo di resa del conto per i titoli dematerializzati, ha ritenuto che l’agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce, sulla base di una concezione più ampia del concetto di “maneggio”. Si è così affermato che: «assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l’agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione… rappresentando l’Ente alle riunioni delle società… esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale”. Il conto, redatto sul mod. 22, sottoscritto dall’agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni. Devono, poi, essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche, anche se tale rendicontazione riguarda “una responsabilità nei confronti dell’ente di appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità di gestione amministrativa che contabile in senso proprio».
Sezione giurisdizionale regionale della Toscana – Sentenza n. 20/2024
Revisori, operazioni di estinzione anticipata di mutuo pregresso con nuova accensione
di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel