Consulta, no alla legge regionale che impone agli esercizi di vendita al dettaglio la chiusura domenicale e festiva
La Corte ha dichiarato incostituzionale l'articolo 1 della legge della Provincia autonoma di Trento in materia
Il legislatore statale ha la possibilità di intervenire nella disciplina degli orari degli esercizi commerciali in base all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione perché la tutela della concorrenza assume carattere prevalente e funge da limite alla disciplina che le regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale. Lo ha stabilito la Consulta, con la sentenza 1° luglio 2021 n. 134, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 4 (Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali) che impone la chiusura domenicale e festiva agli esercizi di vendita al dettaglio, fatti salvi gli esercizi ubicati nei Comuni ad elevata attrattività turistica. Norma che l'Alta Corte ha ritenuto in contrasto con l' articolo 31, primo comma, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che liberalizza orari e giorni di apertura degli esercizi commerciali sull'intero territorio nazionale.
I difensori della Provincia di Trento avevano sostenuto che «la disciplina degli orari degli esercizi commerciali aperti al pubblico coinvolge non soltanto la materia del "commercio", ma ben altre materie riservate statutariamente alla competenza provinciale, quali quelle contemplate dall'articolo 8, primo comma, Statuto speciale di autonomia, vale a dire in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale (3), usi e costumi locali (4), tutela del paesaggio (6), fiere e mercati (articolo 8. comma primo, n. 12), nonché turismo (articolo 8, comma primo, n. 20) che concorrono a definire le scelte fondamentali relative allo sviluppo economico dei territori provinciali, prevalentemente montani».
Argomentazioni che non hanno colto nel segno. La Corte costituzionale ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui: (i) l' articolo 31, comma 1 del decreto legge n. 201 del 2011 costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza ( sentenza n. 299 del 2012); (ii) la materia "tutela della concorrenza", per il suo carattere "finalistico" e "trasversale" è «in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni» (sentenze n. 80 del 2006, n. 175 del 2005, n. 272 e n. 14 del 2004); (iii) la nozione di "concorrenza" attribuita alla competenza esclusiva dello Stato comprende «sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, [sia] le misure legislative di promozione che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese » (ex multis, sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007). Fermo restando che l' eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali favorisce anche i consumatori.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 2020 stabilisce che «per favorire la conservazione delle peculiarità socio-culturali e paesaggistico-ambientali, gli esercizi commerciali al dettaglio osservano l' obbligo di chiusura domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto da quest'articolo in relazione all'attrattività turistica dei territori e a garanzia del pluralismo nella concorrenza». I successivi commi dettano disposizioni che prevedono: l'attribuzione alla Giunta provinciale della individuazione dei Comuni «ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale-turistica» nei quali è ammessa l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive (commi 2 e 3); la possibilità per i Comuni, in occasione di grandi eventi o manifestazioni che richiamano notevole afflusso di persone, di derogare al suindicato obbligo di chiusura «fino a un massimo di diciotto giornate annue» (comma 4); le attività per le quali non trova applicazione lo stesso articolo della legge provinciale (comma 5); le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per la violazione delle previsioni della legge (comma 6).
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di Pietro Alessio Palumbo