Fisco e contabilità

Contratto, benefici da finanziare entro l'anno per gli enti in disavanzo

Partita la corsa per liquidare e pagare le spettanze entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della preintesa siglata il 4 agosto 2022

di Daniela Ghiandoni

Il nuovo contratto 2019/2021 dei dipendenti enti locali è stato finalmente sottoscritto e ora parte la corsa per liquidare e pagare le spettanze entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della preintesa siglata il 4 agosto 2022 (entro 30 giorni successivi alla stipula del contratto).

La liquidazione delle spettanze ai dipendenti potrà essere disposta senza compromettere gli equilibri finanziari, nel caso in cui l'ente:
a) abbia accantonato, negli anni, le risorse necessarie per finanziare gli oneri arretrati. Ciò può essere avvenuto tramite lo stanziamento in bilancio di appositi fondi (punto 5.2 principio contabile applicato 4/2 allegato al Dlgs 118/2011), fatti poi confluire, in sede di rendiconto, nelle quote di avanzo accantonato. Tali quote saranno state esposte nell'allegato A/1 dell'allegato 10 al Dlgs 118/2011, alla voce "Altri accantonamenti" (punto 13.7.1 PC 4/1) e illustrate nella relazione della Giunta sulla gestione (punto 13.10.2 PC 4/1). L'utilizzo di tali quote di avanzo nell'esercizio 2022 dovrà essere preceduto da apposita delibera consiliare di variazione di bilancio, con parere dell'organo di revisione;
b) abbia previsto, nel bilancio di previsione 2022/2024, un congruo stanziamento per finanziare gli oneri contratto di competenza 2022, nella missione 20, programma 3, titolo I (fondo spese potenziali). In questo caso l'organo esecutivo dovrà provvedere ad approvare la necessaria variazione, ai sensi dell'articolo 176 del Tuel.

L'ente, nei propri atti di variazione, dovrà evitare di utilizzare il criterio della prevalenza, provvedendo ad imputare gli oneri contrattuali nelle missioni di bilancio nelle quali vengono ordinariamente spesati i vari dipendenti (Faq Arconet n. 10 del 2011).

Per quanto riguarda le amministrazioni che hanno chiuso il loro rendiconto in disavanzo di amministrazione, però, va ricordato che l'articolo 1, commi 897-898, della legge 145/2018, ha introdotto dei limiti nell'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione e ciò potrebbe far emergere due situazioni distinte:
1) ente che non possiede la necessaria capienza per applicare all'esercizio 2022 le quote di avanzo accantonato nei limiti della legge 145/2018: dovrà rifinanziare in conto competenza le quote relative agli arretrati, per poterle pagare entro l'anno. Non si tratta però di un aspetto di poco conto, in quanto tutti quegli enti in disavanzo che non sono in grado di applicare le quote accantonate per gli oneri del contratto dovranno reperire fondi aggiuntivi per finanziare un debito certo, liquido e esigibile in un'annualità che sta per concludersi e che risulta pesantemente colpita da varie emergen-ze; il legislatore non potrà ignorare questo aspetto se vuole garantire anche la piena tutela dei lavoratori di questi enti.
2) ente che possiede la necessaria capienza per applicare all'esercizio 2022 le quote di avanzo accantonato, nei limiti della legge 145/2018: potrà applicare l'avanzo accantonato e liquidare/pagare le spettanze del contratto. Nel caso in cui non dovesse però riuscire a pagare tali arretrati entro l'esercizio in corso, per problemi collegati, ad esempio, alla carenza di liquidità, è comunque necessario che provvedano ad impegnare e liquidare tutte le quote contrattuali, in quanto esigibili, al fine di inserirle tra i residui passivi, evitando così di trasferire all'annualità 2023 le problematiche relative all'effettiva capienza delle quote di avanzo utilizzabili, nel rispetto della citata legge 145/2018.

In sede di rendiconto, poi, le eventuali quote accantonate in avanzo non utilizzate per la liquidazione delle spettanze da contratto, torneranno nella disponibilità dell'ente, contribuendo ad abbassare il valore del disavanzo.

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