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Convenzioni di segreteria, dal Viminale i vincoli per la deroga al tetto dei cinque Comuni

A condizione che si dimostrino le condizioni di difficoltà degli enti e che sia garantita l'operatività del segretario

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di Arturo Bianco

Il ministero dell'Interno può autorizzare la deroga al numero massimo di 5 Comuni per le convenzioni di segreteria a condizione che vengano dimostrate le condizioni di difficoltà degli enti e che siano indicate le modalità attraverso le quali si garantisce che le attività del segretario siano svolte in modo corretto e ottimale, cioè che l'aumento del numero delle amministrazioni non metta in discussione lo svolgimento dei compiti assegnati ai segretari dal legislatore. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella circolare del ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali protocollo 9953/2021 (Decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile 2021. Integrazioni all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020 avente ad oggetto modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale).

La circolare illustra e indica le modalità operative del decreto del ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno sulle convenzioni di segreteria. Viene chiarita che questa è peraltro l'unica modifica al decreto dello scorso anno che aveva introdotto la soglia del numero massimo degli enti che possono essere interessati da una convenzione di segreteria, decreto che per tutte le altre disposizioni è pienamente confermato. Occorre ricordare che siamo in presenza di disposizioni che coprono un vuoto normativo, visto che il legislatore si è limitato a prevedere la possibilità di convenzioni per la gestione associata, comprese le attività di segretario comunale.

Alla base di questo provvedimento, per come chiarito dalla stessa circolare, vi è la seguente duplice constatazione: il numero dei segretari è assai ridotto, soprattutto in alcune regioni, e in molte realtà c'è un numero elevato di Comuni che, di sovente, hanno dimensioni assai ridotte. Ricordiamo che il legislatore, per rispondere a queste esigenze, ha già previsto l'ampliamento della possibilità di conferire i compiti del segretario al vice, anche per un arco temporale prolungato. Ma le condizioni di difficoltà di molte amministrazioni sono così marcate che si è giudicato necessario prevedere una deroga al tetto, fissato peraltro dallo stesso ministero, del numero massimo dei Comuni che possono convenzionarsi per la gestione associata del segretario.

La circolare detta le modalità operative. Le richieste dei Comuni devono essere inviate al ministero dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali per il tramite delle Sezioni Regionali dell'Albo. Alle stesse sezioni, oltre che la ricezione delle domande, è rimesso il compito di effettuare una istruttoria nella quale accertare l'effettiva presenza della difficoltà a trovare segretari comunali e verificare le soluzioni organizzative che vengono individuate per garantire che l'aumento del numero dei comuni convenzionati non pregiudichi «l'ottimale svolgimento delle funzioni segretariali».

Come si vede, siamo in presenza di una disposizione che possiamo definire a maglie molto larghe, nel senso che offre ampi spazi di apprezzamento discrezionale al Viminale e, quindi, ha un carattere molto flessibile ed elastico nella utilizzazione della deroga. Il qualificare gli elementi prima indicati come «presupposti necessari» non modifica l'ampiezza degli spazi lasciati al ministero dell'Interno. La circolare ricorda infine che, comunque, continua a spettare direttamente all'albo nazionale l'esercizio dei compiti sulle segreterie dei Comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, nonché di quelli riclassificati, nonché dei comuni capoluogo di provincia e delle amministrazioni provinciali, mentre per gli altri enti tali compiti sono svolti dagli albi regionali.

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