Corte conti, azione erariale esperibile anche se il danno può essere tutelato in via amministrativa
Oppure mediante gli ulteriori rimedi giurisdizionali che il legislatore consente
L'azione erariale e quella risarcitoria ordinaria ben possono, provvisoriamente, marciare su binari paralleli e a velocità differenti: solo all'esito di entrambe potrà e dovrà porsi il problema del saldo, la cui soluzione dovrà essere affrontata o in sede di esecuzione della sentenza o attraverso il ricorso ai consueti strumenti civilistici di reazione ad adempimenti indebiti.
Sulla base di questo principio, la Seconda sezione giurisdizionale Centrale D'Appello della Corte dei Conti, con la sentenza n. 68/2023, riforma la decisione del giudice di prime cure il quale aveva ritenuto che ai fini del recupero del credito erariale il provvedimento di revoca e contestuale ingiunzione per il recupero con iscrizione a ruolo, avrebbe avuto un valore quantomeno equipollente a quello previsto dall'articolo 212 del Cgc per le sentenze di condanna della Corte dei conti. Nessuna ulteriore utilità concreta, dunque, avrebbe potuto avere l'amministrazione danneggiata, dove avesse ottenuto un ulteriore titolo esecutivo, avendo la stessa già provveduto all'iscrizione a ruolo di importo identico a quello oggetto dell'azione erariale.
Però per i giudici d'Appello l'azione di responsabilità risulta finalizzata non solo al ripristino della integrità patrimoniale dell'amministrazione danneggiata, ma anche alla tutela della primaria esigenza che le risorse pubbliche siano utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Cosicché, oltre al ripristino dello stato patrimoniale, la sentenza del giudice contabile acclara l'esistenza di comportamenti illeciti, connotati da dolo o colpa grave e imputabili a un determinato soggetto, statuizioni che l'amministrazione può utilizzare nell'ambito di altri rapporti instaurati o instaurandi con il medesimo. Con la conseguenza che il giudizio di responsabilità non trova ostacoli allorché l'amministrazione titolare di un diritto di credito e abbia già provveduto a chiederne il pagamento in via amministrativa o, ricorrendone i presupposti, esperendo le ordinarie azioni civilistiche.
È indubbio che l'amministrazione possa provvedere a esercitare il proprio diritto di credito autonomamente. Tuttavia, quando il credito sia diretta conseguenza della condotta dolosa o gravemente colposa di un operatore soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, è inevitabile che insorgano questioni di interferenza tra gli strumenti amministrativi e giudiziari di cui dispone l'amministrazione e l'azione di responsabilità amministrativa di competenza della procura contabile. Una interferenza è certamente riscontrabile nell'ipotesi in cui il credito sia stato integralmente soddisfatto in via amministrativa (ovvero in conseguenza del fortunato esperimento delle azioni civili). In tale caso, è evidente che l'azione di responsabilità amministrativo-contabile sia da ritenere non più intentabile o, se già intentata, non oltre procedibile. Se invece i rimedi alternativi posti in essere dall'amministrazione non abbiano ancora condotto all'integrale soddisfacimento del credito non vi è alcuna preclusione per il Pubblico Ministero contabile ad esercitare l'azione di risarcimento erariale.
In via generale, infatti, i giudici osservano che il danno erariale, «per essere posto a fondamento di una richiesta risarcitoria da parte del procuratore contabile, deve presentare alcuni requisiti (certezza, attualità e concretezza), tra i quali, tuttavia, non ricorre il requisito dell''irreversibilità». Ciò significa che «per il proficuo esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa non è richiesto che il pregiudizio economico risulti non sanabile mediante il ricorso ad altri meccanismi satisfattori della pretesa creditoria» (CdC d'Appello, Sezione II, sentenza n. 153/2022). In altri termini, l'azione erariale è esperibile anche se il pregiudizio economico possa essere tutelato in via amministrativa o mediante gli ulteriori rimedi giurisdizionali che il legislatore consente.
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di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel